Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/99: Decreto federale sulla seconda tappa d'apertura del mercato dell'energia elettrica · 31 pagine

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3Per determinare la componente tariffaria relativa all’utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione.

4Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le modalità contrattuali.

Inoltre, entra in vigore l'articolo 13 capoverso 3 lettera b. La lettera a dello stesso capoverso è abrogata:

Art. 13 Accesso alla rete

1I gestori di rete sono tenuti a garantire a terzi l’accesso non discriminatorio alla rete. (già in vigore; finora tuttavia non si applica ai piccoli consumatori finali, cfr. art. 6 cpv. 6 LAEl)

2L’accesso alla rete può essere negato, con motivazione scritta, entro dieci giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda, qualora il gestore di rete dimostri che (già in vigore):

a. ne risulterebbe minacciata la sicurezza della gestione della rete;

b. non vi è capacità libera disponibile;

c. in caso di utilizzazione transfrontaliera della rete, non è concessa la reciprocità da parte dello Stato estero; o

d. sussiste un’eccezione secondo l’articolo 17 capoverso 6.

3Nell’attribuzione di capacità nella rete, hanno la precedenza, rispetto ad altre forniture, nell’ordine:

a. le forniture a consumatori finali secondo l’articolo 6 capoverso 1; (abrogato)

b. le forniture a consumatori finali secondo l’articolo 7 capoverso 1; (nuovo)

c. le forniture di energia elettrica a partire da energie rinnovabili, in particolare la forza idrica (già in vigore).

Sono abrogati l'articolo 6 e 29 capoverso 1 lettera a che recitano:

Art. 6 Obbligo di fornitura e impostazione tariffale per i consumatori fissi finali

1I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.

2Sono consumatori fissi finali ai sensi del presente articolo le economie domestiche e gli altri consumatori finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo.