Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/99: Decreto federale sulla seconda tappa d'apertura del mercato dell'energia elettrica · 31 pagine

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consumatori nazionali (art. 3 par. 2). Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla propria rete alle condizioni e alle tariffe stabilite (art. 3 par. 3). Inoltre, gli Stati membri devono garantire il servizio universale a tutti i clienti civili, vale a dire il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri sono liberi di estendere il diritto al servizio universale anche alle piccole imprese (art. 3 par. 3). Infine, la direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano misure adeguate per tutelare i clienti finali e assicurare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione (art. 3 par. 7).

Con il presente decreto federale sono poste in vigore le disposizioni della LAEl che accordano l'accesso alla rete a tutti i consumatori finali e ai piccoli consumatori finali il diritto a un servizio universale assicurato. In questo modo, la Svizzera realizza l'apertura totale del suo mercato e armonizza il suo diritto con le disposizioni dell'UE nella misura in cui, secondo queste ultime, l'accesso regolamentato alla rete è obbligatorio per tutti i clienti finali dal 1° luglio 2007.

L'impostazione del servizio universale secondo l'articolo 7 LAEl non è contraria al diritto dell'UE. Nelle sentenze C-265/0812 e C-242/1013, la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) ha chiarito i criteri secondo i quali gli obblighi delle imprese di approvvigionamento elettrico sono compatibili con le disposizioni giuridiche del mercato interno dell'energia. Ne consegue l'interesse economico generale a regolamentazioni vincolanti nell'equilibrio tra gli obiettivi di liberalizzazione e la necessaria tutela dei clienti finali. Oltre ai criteri espressamente menzionati all'articolo 3 paragrafo 2 della direttiva 2009/72/CE, l'obbligo deve in particolare essere conforme al principio della proporzionalità. Ad esempio, è possibile imporre alle imprese incaricate di fornire un servizio pubblico obblighi riguardanti la determinazione dei prezzi dell'approvvigionamento elettrico. Una simile disposizione nazionale è conforme al criterio della proporzionalità soltanto se permette di garantire la realizzazione dell'obiettivo d'interesse economico generale perseguito, senza però andare oltre a ciò che è necessario per il conseguimento di questo obiettivo. In particolare, una misura che per sua natura costituisce un ostacolo alla realizzazione di un mercato interno efficiente non può essere mantenuta in modo duraturo, ma soltanto per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo perseguito.

È dunque compatibile con il diritto dell'UE intervenire con regolamentazioni nella libera fissazione dei prezzi nella misura in cui sia necessario per la tutela dei piccoli clienti. Anche la maggior parte degli Stati membri dell'UE ha previsto certe regolamentazioni dei prezzi.14 La regolamentazione non dovrebbe però andare oltre o essere al di sotto del livello necessario. In un

12 Federutility e altri contro Autorità per l’energia elettrica e il gas, procedimento C-265/08 del 20 aprile 2010., cfr. in particolare n. 33 seg.

13 Enel Produzione SpA contro Autorità per l’energia elettrica e il gas, procedimento C- 242/10 del 21 dicembre 2011, cfr. in particolare n. 42, 55 e 75.

14 Cfr. CEER (Council of European Energy Regulators) Status Review of Customer and Retail Market Provisions from the 3rd Package as of 1 January 2012, pag. 26 segg.