Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/99: Decreto federale sulla seconda tappa d'apertura del mercato dell'energia elettrica · 31 pagine
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1.2 La normativa proposta
1.2.1 Modifiche della legge secondo l'articolo 34 capoverso 3 LAEl
Conformemente all'articolo 34 capoverso 3 LAEl, gli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b saranno messi in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore di questa legge mediante un decreto federale sottostante a referendum facoltativo. Nello stesso decreto verranno abrogati gli articoli 6, 13 capoverso 3 lettera a e 29 capoverso 1 lettera a.
Il tenore delle disposizioni da porre in vigore è stato deciso già con l'approvazione della LAEl. Esse non possono subire modifiche materiali nel quadro del decreto federale.
I lavori concernenti la seconda fase d'apertura del mercato sono stati accantonati nel marzo 2011 dopo la catastrofe nucleare di Fukushima, vista l'urgenza del nuovo orientamento della politica energetica (Strategia energetica 2050). Di conseguenza, l'emanazione del decreto federale è stato posposto rispetto al calendario inizialmente previsto. Nel contempo, per effetto del rinvio, è possibile prendere più adeguatamente in considerazione gli obiettivi della Strategia energetica 2050 in sede di ulteriore impostazione della regolazione del mercato dell'energia elettrica.
È previsto di porre in vigore le modifiche menzionate all'inizio 2017. In questo caso, per i piccoli consumatori finali, la prima data utile per passare a un fornitore diverso è il 1° gennaio 2018.
Tenuto conto della notevole importanza politica e del grande impatto economico dell'apertura totale del mercato, viene svolta una consultazione (cfr. art. 3 cpv. 2 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione4).
Di seguito sono riportati i testi di legge che entrano in vigore o sono abrogati per effetto del decreto federale. L'articolo 7 entra in vigore:
L'articolo 7 recita:
Art. 7 Modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato
1I gestori delle reti di distribuzione prendono i provvedimenti necessari affinché, nel loro comprensorio, possano fornire in ogni momento ai consumatori finali che, con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo, non fanno uso del loro accesso alla rete secondo l’articolo 13 capoverso 1, la quantità desiderata di energia elettrica, della qualità necessaria e a tariffe adeguate.
2I gestori delle reti di distribuzione fissano, nei loro comprensori, un tariffario unitario per i consumatori finali secondo il capoverso 1 che hanno un profilo di consumo equivalente e ricevono energia elettrica dello stesso livello di tensione. I tariffari per l’energia elettrica sono fissi per almeno un anno e sono pubblicati suddivisi in «utilizzazione della rete», «fornitura di energia», «tasse» e «prestazioni a enti pubblici».