Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/99: Decreto federale sulla seconda tappa d'apertura del mercato dell'energia elettrica · 31 pagine

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zionale di approvvigionamento elettrico assicurato è nel contempo compatibile con l'obiettivo di competitività menzionato all'articolo 1 LAEl.

Altre modifiche previste dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Oltre ai dettagli concernenti la fornitura dei consumatori finali nel modello opzionale di approvvigionamento elettrico assicurato, l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico dovrà in particolare prevedere anche le disposizioni necessarie che consentano ai piccoli consumatori finali di accedere alla rete.

Inoltre, l'ordinanza preciserà le modalità del passaggio dal servizio universale al mercato (a un fornitore a scelta del consumatore finale) e quelle del ritorno dal mercato nel servizio universale (date, scadenze, esenzione dalle spese e anche le necessarie modalità tecniche quali quelle concernenti la trasmissione e il formato dei dati). È previsto che il passaggio da un gestore di rete locale a un nuovo fornitore di energia elettrica possa sempre avvenire a fine anno con un termine di disdetta di due mesi. Con l'entrata in vigore degli articoli 7 e 13 capoverso 3 lettera b all'inizio del 2017, i piccoli consumatori finali potrebbero pertanto cambiare fornitore per la prima volta dal 1° gennaio 2018. Anche il ritorno dal libero mercato al servizio universale sarà possibile a fine anno nel rispetto di un termine di disdetta di due mesi (ad eccezione di un trasloco in una zona di approvvigionamento in cui il fornitore attuale di energia elettrica non è presente oppure in caso di fallimento di un fornitore di energia elettrica). In questo modo, per i fornitori del servizio universale, migliora la pianificazione dei costi di acquisto visto che gli acquisti di energia infrannuali sono influenzati soltanto dai traslochi.

In particolare va precisato che occorre adeguare le disposizioni di ordinanza riferite all'esercizio del diritto di accesso alla rete da parte dei grandi consumatori nell'attuale regime di apertura parziale del mercato. Ciò concerne ad esempio la vigente disposizione d'ordinanza che stabilisce che i consumatori finali che intendono cambiare fornitore devono essere muniti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. Per i clienti il cui consumo annuo è inferiore a 100 MWh, la misurazione del profilo di carico non è necessaria dal punto di vista tecnico. Inoltre, la disponibilità dei clienti finali a cambiare fornitore verrebbe indebolita dai costi del dispositivo, con un conseguente effetto negativo sullo sviluppo della concorrenza. I comportamenti di consumo delle economie domestiche e delle piccole imprese corrispondono a degli schemi definiti che possono essere riprodotti oggettivamente con standard di profili di carico. Con un raffronto delle quantità effettivamente consumate sull'anno e ricavate attraverso un conteggio delle eccedenze e delle differenze negative, è possibile stabilire la differenza tra il consumo effettivo e il consumo standard. Nel conteggio, occorre fare in modo di evitare le pratiche che limitano la concorrenza (ad es. applicazione di prezzi eccessivi in caso di differenze di quantità).