Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 21 pagine

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l’aliquota percentuale maggiorata. In caso di fissazione della media del terzo meno caro al momento dell’ammissione del primo generico, per un mese i titolari dell’omologazione dovrebbero accettare un’aliquota percentuale maggiorata, senza aver avuto la possibilità di conoscere anticipatamente il terzo meno caro ed eventualmente di reagire.

È poi aggiunto un nuovo capoverso 4, che stabilisce che se il titolare dell’omologazione di un medicamento vuole ridurre il prezzo di fabbrica per la consegna sotto la media dei prezzi di fabbrica per la consegna dei prodotti che rientrano nel terzo meno caro di tutti i medicamenti con il medesimo principio attivo per raggiungere un’aliquota percentuale del 10 per cento, deve applicare lo stesso tasso di riduzione a tutte le confezioni per dosaggio di una forma commerciale. Questa precisazione è introdotta poiché negli ultimi anni è emerso che i titolari dell’omologazione riducevano sotto il valore limite unicamente i prezzi della confezione con la maggiore cifra d’affari per dosaggio, visto che così facendo anche alle altre confezioni dello stesso dosaggio non era più applicata l’aliquota percentuale maggiorata. La riduzione del prezzo di una sola confezione di un medicamento annulla i rapporti di prezzo tra le confezioni fissati al momento dell’ammissione nell’ES, un effetto estraneo all’obiettivo della normativa.

Il capoverso 4 diventa il capoverso 5. In analogia al nuovo capoverso 4, anche il capoverso 5 va completato precisando che la riduzione del prezzo al livello dei prezzi dei generici deve applicarsi a tutte le confezioni. La modifica redazionale al capoverso 5 concerne solo il testo tedesco.

Il capoverso 5 diventa il capoverso 6 e il capoverso 6 diventa il capoverso 7.

IV. Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il DATA.