Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
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possibile, avviando le trattative per il raggiungimento di un accordo o chiedendo l’emanazione di una decisione al riguardo e, successivamente, pagando l’indennizzo pattuito.
Capitolo 3: Requisiti per gli esami
Art. 42 Principio
Cpv. 1bis
Questo nuovo capoverso tiene conto dei capoversi 2 e 3 dell’articolo 19 LPAn. Eseguire esperimenti su vertebrati è consentito soltanto se sono state esperite tutte le altre possibilità di individuazione dei pericoli.
Titolo terzo: Obblighi del fabbricante dopo l’immissione sul mercato
Capitolo 3: Obbligo di annuncio Art. 48 Sostanze e preparati assoggettati all’obbligo di annuncio
Lett. a
Come sinora, soggiacciono all’obbligo di annuncio tutte le sostanze e tutti i preparati menzionati nell’articolo 19, per i quali deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza (a prescindere dall’obbligo di consegna).
Lett. b
La nuova lettera b stabilisce che soggiacciono all’obbligo di annuncio anche tutti i nanomateriali, indipendentemente dalla loro classificazione o non classificazione come pericolosi ai sensi dell’articolo 3. Per i nanomateriali che all’entrata in vigore della revisione sono già presenti sul mercato si applica la disposizione transitoria dell’articolo 93a capoverso 1.
Art. 49 Contenuto dell’annuncio
Lett. c n. 7
Dato che, di norma, le quantità utilizzate di nanomateriali sono inferiori rispetto a quelle di prodotti chimici all’ingrosso, a partire da 1 chilogrammo la quantità annuale immessa sul mercato prevista deve essere indicata in potenze di dieci.
Lett. d n. 1a
Per i preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che essi comportano, l’annuncio deve contenere l’UFI (cfr. n. 1.5.5 e art. 15a) affinché, in caso di urgenza, la loro composizione possa essere chiaramente individuata grazie all’indicazione dell’UFI sull’etichettatura.
Conformemente alle disposizioni transitorie dell’articolo 93a, l’UFI sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2020 per l’immissione sul mercato di preparati destinati agli utilizzatori privati e dal 1° gennaio 2021 per l’immissione sul mercato di preparati destinati agli utilizzatori professionali. La prima volta che un UFI viene indicato sull’imballaggio o nella scheda di dati di sicurezza di un preparato già immesso sul mercato e già annunciato ai sensi dell’articolo 48 costituisce una modifica ai sensi dell’articolo 52 e l’UFI in questione deve essere annunciato entro tre mesi.
Art. 50 Annuncio esaustivo
Le versioni precedenti dell’OPChim permettevano l’utilizzo di una denominazione alternativa per i componenti pericolosi secondo la tabella dell’allegato VI parte B della direttiva 1999/45/CE. Con il passaggio al GHS e l’abrogazione della direttiva 1999/45/CE il tenore dell’articolo 50 è stato erroneamente adeguato con riferimento alla procedura di cui all’articolo 15 che riguarda esclusivamente determinati componenti pericolosi. Dato che una tabella comparabile a quella dell’allegato VI della direttiva 1999/45/CE non esiste più, questo riferimento viene eliminato.
Art. 54 Deroghe all’obbligo di annuncio
Lett. a
La deroga di cui alla lettera a viene limitata ai prodotti intermedi non isolati.
Con questa modifica, i prodotti intermedi isolati immessi sul mercato e che adempiono le condizioni per la redazione di una scheda di dati di sicurezza vengono sottoposti all’obbligo di annuncio.