Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo
1. Considerazioni generali
1.1 Introduzione
L’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) disciplina la valutazione dei pericoli e dei rischi legati a sostanze e preparati chimici, nonché le condizioni d’immissione sul mercato e l’utilizzazione delle sostanze e dei preparati che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone o l’ambiente. Al momento della sua entrata in vigore nel 2005, il nuovo diritto in materia di prodotti chimici era ampiamente allineato alla legislazione dell’Unione europea (UE) in materia. Questa armonizzazione ha permesso di seguire l’evoluzione del progresso tecnologico e quindi di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente e di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio.
Dal 2005, la legislazione europea in materia di prodotti chimici ha conosciuto profondi cambiamenti soprattutto con l’entrata in vigore nell’Unione europea del regolamento UE-REACH1 e del regolamento UE-CLP2. L'ordinanza sui prodotti chimici è stata sottoposta regolarmente a revisione, affinché in Svizzera sia possibile mantenere un livello di protezione della salute e dell’ambiente simile a quello dell’UE , tanto più che tutti i rimandi al diritto comunitario devono sempre essere di tipo statico. Per questo motivo, dal 2005 l’OPChim è già stata rivista cinque volte.
Alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva condotta nel 2014 sulla revisione totale dell’OPChim hanno chiesto una riduzione della frequenza delle revisioni3. Tuttavia, le ordinanze svizzere in materia di prodotti chimici devono tenere conto dell’attuale rapida evoluzione di questo settore sul piano internazionale, perché questo è l’unico modo per poter garantire un elevato livello di protezione ed evitare ostacoli tecnici al commercio.
Con la presente revisione della OPChim vengono attuati due decisioni del Consiglio federale:
1. Decisione del 17 dicembre 2014 del Consiglio federale di prorogare il «Piano d’azione Nanomate-
riali di sintesi»4, che da un lato introduce un obbligo di notifica per i nanomateriali di sintesi e, dall’altro, un obbligo di annuncio per coloro che li impiegano a titolo professionale (utilizzatori professionali).
2. Decisione dell’11 settembre 2015 del Consiglio federale di modernizzare il diritto svizzero in mate-
ria di prodotti chimici5. La modernizzazione assicurerà un elevato livello di protezione in Svizzera anche dopo il 2018, ossia quando nell’UE la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio secondo il regolamento REACH sarà conclusa. A livello di ordinanza, le attuali norme in materia di sicurezza dei prodotti chimici saranno completate dalle tre seguenti misure:
a. introduzione di un obbligo di notifica per le vecchie sostanze6 immesse sul mercato svizzero e non registrate nell’UE;
b. introduzione di un obbligo di annuncio per prodotti intermedi pericolosi immessi sul mercato svizzero;
c. miglioramento delle condizioni legali per la valutazione di alcune sostanze rischiose figuranti nell’EINECS.
1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
3 Vedi rapporto concernente l’indagine conoscitiva sulla revisione totale dell’ordinanza sui prodotti chimici disponibile all’indirizzo https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2014.html#DFI
4 Comunicato stampa sulla decisione del 17 dicembre 2014 del Consiglio federale di prorogare l’attuazione del «Piano d’azione Nanomateriali di sintesi»: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-55708.html
5 Comunicato stampa sulla decisione dell’11 settembre 2015 del Consiglio federale di modernizzare il diritto svizzero in materia di prodotti chimici: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-58658.html
6 Conformemente all’articolo 2 capoverso 2 lettera f OPChim, attualmente le vecchie sostanze sono definite come sostanze elencate nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (EINECS) del 15 giugno 1990. Dato che la definizione del termine «vecchia sostanza» può essere modificata nel quadro di una revisione dell’OPChim, qui di seguito si utilizza l’espressione «sostanze EINECS».