Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine

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L’introduzione dell’UFI è disciplinata nelle disposizioni transitorie di cui all’articolo 93a.

Sezione 4: Scenari d’esposizione e scheda di dati di sicurezza per sostanze e preparati

Art. 19 Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza

Lett. d n. 2

Il regolamento CLP fissa per i preparati contenenti sostanze che presentano determinati pericoli (proprietà sensibilizzanti, cancerogene e tossiche per la riproduzione) un limite di concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento, a partire dal quale occorre redigere una scheda di dati di sicurezza (SDS) anche se il preparato non è classificato come pericoloso.

Secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, i criteri dell’allegato I (tabelle 3.4.6, 3.6.2 e 3.7.2) del regolamento CLP menzionati sopra sono vincolanti anche in Svizzera (cfr. guida «La scheda di dati di sicurezza in Svizzera»17, pag. 5).

Per ragioni di completezza e di cortesia nei confronti dei destinatari, tali criteri descritti nel regolamento CLP sono ripresi anche nell’articolo 19 lettera d numero 2 OPChim (nel diritto europeo ciò è già stato fatto con un aggiornamento dell’articolo 31 del regolamento REACH). I preparati con le proprietà elencate nell’articolo 19 rivisto soggiacciono all’obbligo di annuncio ai sensi dell’articolo 48 OPChim dall’entrata in vigore della presente revisione.

Art. 20 Requisiti per la stesura della scheda di dati di sicurezza

Cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Capitolo 2: Notifica e comunicazione di nuove sostanze

Sezione 1: Notifica di nuove sostanze

Art. 27 Forma e contenuto della notifica

Cpv. 2 lett. a

In questa lettera viene stralciata la quantità determinante di sostanza e specificato che il notificante deve indicare una stima della quantità che intende immettere sul mercato.

Cpv. 2 lett. e

Per valutare la classificazione e il comportamento nell’ambiente di una sostanza, oltre ai dati richiesti per la notifica secondo il fascicolo tecnico di cui all’allegato 4 OPChim, occorre reperire e utilizzare anche dati supplementari esistenti sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche, ecotossicologiche e sul comportamento nell’ambiente (p.es. adsorbimento a sostanze solide, idrolisi, degradabilità, bioaccumulazione). In caso contrario, vi è il rischio che ci si basi soltanto su una banca dati incompleta (requisiti per il fascicolo tecnico legati alla quantità immessa sul mercato svizzero).

Cpv. 4

Abrogato (cfr. art. 25).

Art. 29 Impiego di dati di precedenti notificanti

Cpv. 1

Questa informazione consente al notificante di prendere contatto con i precedenti notificanti. I notificanti hanno così la possibilità di concordare norme che regolano la condivisione dei dati.

Art. 31, 32 e 33: osservazione preliminare

La procedura per l’impiego da parte di altri notificanti dei dati ottenuti da esperimenti su vertebrati viene semplificata dal punto di vista amministrativo e allineata alle disposizioni del regolamento REACH. Gli articoli 31–33 dell’OPChim vigente vengono, in parte, solo riformulati e, in parte, anche modificati sotto il profilo materiale. Il nuovo disciplinamento, da un lato, rafforza le possibilità di condivisione dei

17https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/recht-wegleitungen/wegleitungen-

interpretationshilfen.html