Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
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di concentrazione da rispettare e all’utilizzo di nomi di sostanze generici sono ripresi in una guida sull’obbligo di annuncio.
L’organo di notifica provvederà affinché le informazioni strutturate in formato XML menzionate nell’allegato VIII del regolamento CLP possano essere facilmente trasferite nell’RPC.
1.5.3 Impiego di nanomateriali
Introduzione di un obbligo di annuncio per le ditte che impiegano nanomateriali
Attualmente, le autorità non dispongono di alcuna informazione relativa all’impiego di nanomateriali; ciò nonostante è lecito supporre che, oltre alla fabbricazione, anche l’ulteriore trattamento di un nanomateriale possa comportare i massimi livelli di esposizione, dato che spesso i nanomateriali utilizzati sono costituiti di particelle allo stato libero che possono facilmente disperdersi nell’aria. L’introduzione dell’obbligo di annuncio permette alle autorità di avere una visione d’insieme dei nanomateriali (numero, quantità e tipo) che, durante l’ulteriore trattamento, possono essere rilasciati nell’ambiente e ai quali i lavoratori possono essere esposti. L’intento di tale obbligo di annuncio è rilevare i fabbricanti di sostanze, preparati od oggetti che impiegano nanomateriali ad esempio per la produzione di cosmetici, vernici o lacche. La maggior parte delle aziende, chi impiegano nanomateriali, già ora deve annunciare le sostanze e i preparati conformemente all’articolo 48 OPChim. Tale obbligo è quindi da intendersi come integrazione a quello vigente per le persone che li immettono sul mercato. Una simile panoramica della prassi industriale può consentire di rafforzare il controllo autonomo dell’industria e la protezione dei lavoratori da parte delle autorità in funzione dei rischi (vedi decisione del 17 dicembre 2014 del Consiglio federale di prorogare l’attuazione del «Piano d’azione Nanomateriali di sintesi»).
Analogamente agli obblighi di annuncio vigenti, riguardo alla procedura valgono le seguenti condizioni quadro:
• forma elettronica;
• annuncio entro tre mesi dall’immissione sul mercato conformemente all’articolo 48 OPChim;
• nessun emolumento.
1.5.4 Verifica di singole sostanze EINECS
L’introduzione di una procedura di registrazione generale per sostanze EINECS non è prevista nemmeno in futuro. Ai fini del controllo autonomo secondo l’articolo 5 segg. OPChim, i fabbricanti si basano in primo luogo sui dati disponibili, compresi quelli accessibili presso l’ECHA (European Chemicals Agency).
Per questo motivo, occorre migliorare le condizioni quadro sancite nel diritto di esecuzione affinché in singoli casi concreti le autorità (servizi di valutazione) possano esigere informazioni/dati supplementari. Nella pratica, si farà ricorso a tale possibilità in particolare quando a causa di determinate situazioni di impiego in Svizzera saranno prevedibili rischi specifici.
L’attuazione di questa misura non dovrebbe comportare alcun onere supplementare di rilievo per l’industria dato che il suo utilizzo sarà molto limitato.
1.5.5 Introduzione dell’identificatore unico di formula (UFI) nell’etichettatura e nell’annuncio
Uno studio della Commissione europea presso i centri d’informazione tossicologica indica che, in circa il 40 per cento delle telefonate ricevute, la vera identità del prodotto è difficile da stabilire, ciò che può comportare un trattamento medico inadeguato. Nel quadro dell’armonizzazione dei dati da comunicare ai centri d’informazione tossicologica conformemente all’articolo 45 del regolamento CLP, la Commissione ha deciso di introdurre un identificatore univoco per la composizione dei preparati: l’UFI. Affinché l’UFI torni utile e, in caso di urgenza, il centro d’informazione tossicologica sia in grado di identificare la composizione, l’UFI deve essere sia annunciato al registro dei prodotti sia figurare sull’etichetta dei preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che essi comportano.