Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine

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Chim) si afferma chiaramente che le esenzioni relative all’etichettatura di piccoli imballaggi di aerosol stabilite nella direttiva 75/324/CEE16 si applicano ai generatori di aerosol. In particolare, sono esentati dalle prescrizioni in questione i generatori aerosol aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 50 ml (cfr. art. 1 direttiva 75/324/CEE) e beneficiano di determinate agevolazioni nell’etichettatura di generatori aerosol aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 150 ml (cfr. art. 8 par. 1 direttiva 75/324/CEE). Per questo motivo, nell’articolo 11 OPChim vigente occorre aggiungere un rimando all’articolo 8 paragrafo 1 della direttiva 75/324/CEE.

Art. 14 Impiego di un nome chimico alternativo

Cpv. 6

Le disposizioni sulla protezione del nome di una nuova sostanza si devono applicare anche in caso di annuncio e di comunicazione, ma solo all’interno della medesima catena di distribuzione.

Art. 15a Identificatore unico di formula

Questo articolo introduce l’obbligo di indicare l’identificatore unico di formula (Unique Formula Identifier, UFI) sull’etichettatura.

Cpv. 1

Dato che l’articolo 45 del regolamento CLP si applica solo ai preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che essi comportano, anche il campo di applicazione dell’articolo 15a è limitato a tali preparati.

L’UFI e il suo impiego sono descritti nel progetto di allegato VIII del regolamento CLP.

Cpv. 2

Il fabbricante del preparato deve generare l’UFI, un codice alfanumerico, servendosi di un’applicazione informatica messa gratuitamente a disposizione dall’ECHA. Le autorità svizzere hanno adottato le misure necessarie affinché anche le aziende svizzere possano generare un UFI con tale applicazione. Se il preparato è importato da uno Stato membro dello SEE ed è già provvisto di un UFI, tale codice può essere utilizzato per identificare il preparato al momento dell’annuncio secondo l’articolo 48 OPChim.

L’UFI deve consentire l’identificazione accurata di una composizione. Se quest’ultima viene modificata, occorre generare un nuovo UFI da impiegare per la nuova composizione (i dettagli saranno descritti in una guida).

Cpv. 3

Nel caso dei preparati destinati a utilizzatori privati e sprovvisti della scheda di dati di sicurezza, l’UFI deve essere indicato sull’imballaggio del prodotto, anche se non costituisce un elemento dell’etichettatura secondo l’articolo 10 OPChim. Può essere riportato sull’etichetta o in un altro posto sull’imballaggio del preparato, purché sia ben visibile, facilmente leggibile e indelebile, e deve essere preceduto dall’acronimo «UFI».

Cpv. 4

Nel caso dei preparati destinati esclusivamente a utilizzatori professionali, è sufficiente che l’UFI sia indicato solo nella scheda di dati di sicurezza che, conformemente all’articolo 23, deve essere conservata fintanto che il prodotto viene utilizzato. Il progetto di allegato VIII del regolamento CLP prevede questa agevolazione solo per l’uso industriale. L’OPChim, tuttavia, non fa alcuna distinzione tra uso professionale e uso industriale e applica l’attenzione in questione ai preparati destinati a utilizzatori professionali.

Cpv. 5

L’UFI permetterà una migliore identificazione del prodotto in caso di chiamate a Tox Info Suisse. A tale scopo, deve essere indicato al momento dell’annuncio del preparato secondo l’articolo 48. Se il preparato non soggiace all’obbligo di annuncio ai sensi dell'art. 54, l’UFI è inutile.

16 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE, GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20.