Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
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un migliore controllo del mercato;
una migliore protezione dei lavoratori mediante misure mirate.
Introduzione di un UFI per i preparati contemplati nell’articolo 45 del regolamento CPL
L’indicazione dell’UFI farà lievitare i costi a carico dell’industria per l’etichettatura e l’annuncio dei preparati contemplati nell’articolo 45 del regolamento CLP, ma i benefici che apporterà, ossia una rapida e chiara identificazione della loro composizione da parte del Centro d’informazione tossicologica in caso di intossicazione, aiuterà ad attuare in tempi brevi le necessarie misure d’urgenza in caso di incidente e a prevenire complicanze o addirittura decessi.
2.2 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
L’AIR ha evidenziato che l’attuazione di tutte queste misure comporterà costi a carico della Confederazione (inizialmente stimati tra 0,1 e 1,5 milioni di franchi a dipendenza della misura e, successivamente, ad alcune migliaia di franchi l’anno) e che a fare la parte del leone (con costi stimati tra 0,2 e 1,5 milioni di franchi; per una stima più precisa bisognerà attendere il 2018) sarà l’introduzione dell’obbligo di notifica per le sostanze EINECS non registrate, rimandata alla 2a revisione dell’OPChim (cfr. n. 1.4 Conseguenze dell’AIR e della consultazione preliminare).
Sempre secondo l’AIR, la revisione proposta non comporterà per contro costi supplementari per i Cantoni.
Nel quadro della consultazione preliminare, i servizi cantonali per i prodotti chimici hanno nondimeno segnalato che la revisione assegnerà ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi e che le categorie di quantità annuale introdotte con l’obbligo di annuncio per i prodotti intermedi e per le aziende che impiegano nanomateriali saranno più numerose. Senza un ordine di priorità dei compiti esistenti, ciò potrebbe causare un leggero aumento del fabbisogno di risorse.
La revisione e in particolare la modifica degli obblighi di annuncio renderanno necessaria la rielaborazione o la stesura ex novo di molti documenti (guide, formulari e modelli).
Complessivamente, i dati forniti dall’AIR mostrano che per la Confederazione le conseguenze finanziarie della revisione proposta (1rarevisione OPChim) saranno di poco conto.
3. Rapporto con il diritto internazionale e con il principio Cassis de Dijon
L’introduzione dell’obbligo di annuncio non crea alcuna nuova procedura. Come principalmente un requisito di comunicazione può essere un ostacolo al commercio, la relativa notifica all’OMC è in programma.
La presente revisione dell’OPChim non modifica le condizioni per l’applicazione del principio Cassis de Dijon, al quale sono sottoposti i prodotti chimici non soggetti a notifica o autorizzazione giusta l’articolo 16a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). Tale principio stabilisce che, in linea di massima, un prodotto chimico legalmente immesso in commercio nello SEE e che soddisfa i requisiti dei regolamenti UE-REACH e UE-CLP può essere immesso anche sul mercato svizzero. Ciò vale anche quando le avvertenze e i consigli di prudenza sono redatti unicamente nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso sul mercato (art. 16e LOTC). L’etichettatura e determinate informazioni della scheda di dati di sicurezza devono tuttavia soddisfare le esigenze dell’OPChim concernenti l’indicazione del fabbricante. Tali esigenze sono definite sotto forma di deroghe al principio Cassis de Dijon all’articolo 2 lettera a numero 3 dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).
La revisione proposta è pertanto compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.