Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
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stribuzione della grandezza dimensionale numerica delle particelle e così via, o in alternativa mediante il numero di banca dati (codice CPID) della notifica o dell’annuncio del nanomateriale nel registro dei prodotti che già contiene tali indicazioni. Per fornire maggiori informazioni sull’esposizione, occorre indicare gli impieghi previsti, le categorie di procedura (PROC) e la categoria di quantità. Le PROC definiscono i compiti, le tecniche di applicazione o i tipi di procedura dal punto di vista della protezione dei lavoratori, incluso l’impiego e la trasformazione di oggetti da parte dei lavoratori. Una loro descrizione dettagliata è disponibile nella «Tabella R12- 11. Elenco dei descrittori per le categorie dei processi (PROC)» degli «Orientamenti sugli obblighi di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, Capitolo R.12. Descrizione degli usi»19 dell’ECHA.
Le indicazioni contenute nell’annuncio costituiscono una base per avere una panoramica della prassi e del controllo autonomo dell’industria, e per rafforzare la protezione dei lavoratori e dell’ambiente da parte delle autorità preposte al controllo in funzione dei rischi.
Art. 71c Forma dell’annuncio
Analogamente all’annuncio di sostanze e preparati secondo gli articoli 48–54, anche l’annuncio dell’impiego di nanomateriali deve essere effettuato in forma elettronica nel registro dei prodotti e in una lingua ufficiale o in inglese.
Titolo quinto: Trattamento dei dati
Art. 73 Dati confidenziali
Cpv. 3
Con l’introduzione dell’obbligo di annuncio per prodotti intermedi, l’identità di questi ultimi deve essere classificata come confidenziale, dato che in caso contrario i procedimenti di sintesi – quasi sempre coperti dal segreto aziendale e di fabbricazione – potrebbero essere ricostruiti partendo dalle informazioni contenute nel registro dei prodotti.
Cpv. 5 lett. h
L’identità dei prodotti intermedi deve essere trattata in modo confidenziale anche nelle indicazioni della scheda di dati di sicurezza, dato che in caso contrario i procedimenti di sintesi potrebbero essere ricostruiti partendo dalle informazioni contenute nel registro dei prodotti (cfr. cpv. 1). Per questo motivo, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata agli utilizzatori professionali e al commerciante, e non è pubblica.
Art. 75 Scambio di informazioni e di dati
Cpv. 5
La versione francese del capoverso 5 vigente diverge leggermente da quella tedesca e italiana. Questa discrepanza viene eliminata e nel contempo vengono apportate alcune modifiche redazionali che migliorano l’intelligibilità e la leggibilità del capoverso.
Titolo sesto: Esecuzione
Capitolo 1: Confederazione
Sezione 2: Verifica delle vecchie sostanze
Art. 80
Cpv. 1 lett. a
Secondo l’articolo 15 LPChim, ai fini di un esame, le autorità possono esigere che i fabbricanti presentino informazioni/dati supplementari, senza dover preventivamente dimostrare la presenza di un rischio. L’aggiunta del verbo «possono» puntualizza questa facoltà dei servizi di valutazione. Nella prassi, essa potrà essere utilizzata in particolare quando, in Svizzera, determinate situazioni di impiego di vecchie sostanze lasceranno presagire rischi specifici. In quest’ottica, le autorità possono richiedere le svolgimento di singoli studi su obiettivi selezionati nonché misurazioni dell’esposizione.
19 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_it.pdf