Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine

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4.2 Osservazioni sui singoli articoli

Ingresso

L’ingresso rivisto menziona anche l’articolo 19 capoversi 2 e 3 LPAn. Questa disposizione di legge, secondo cui il Consiglio federale determina i criteri per valutare il minimo indispensabile degli esperimenti sugli animali e può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con tali esperimenti, costituisce la base giuridica per l’articolo 42 capoverso 1bisOPChim. Gli esperimenti sugli animali devono essere per quanto possibile evitati.

Titolo primo: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione

Cpv. 4

I prodotti cosmetici ai quali si applica l’eccezione vengono definiti mediante un riferimento all’articolo 35 capoverso 1 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02). Inoltre, analogamente alle derrate alimentari, ai medicamenti e agli alimenti per animali (cfr. art. 1 cpv. 5 lett. c OPChim) viene precisato che il capoverso si applica unicamente ai prodotti cosmetici sotto forma di prodotti finiti destinati a utilizzatori professionali o privati ossia ai consumatori finali.

I prodotti cosmetici destinati a un fabbricante (in vista di una modifica della composizione o dell’imballaggio, p.es. materie prime o grandi recipienti per travasi) sono considerati sostanze o preparati ai sensi dell’OPChim e soggiacciono alle disposizioni di quest’ultima (comprese quelle in materia di etichettatura e scheda di dati di sicurezza). Non rientrano invece nel campo di applicazione dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos; RS 817.023.31).

Art. 2 Definizioni e diritto applicabile

Cpv. 1 lett. b: fabbricante

N. 3: fabbricazione su commissione

In passato, spesso i fabbricanti su commissione non sapevano con certezza chi in quali circostanze fosse responsabile nei confronti delle autorità per i prodotti chimici immessi sul mercato. La proposizione aggiunta a quella esistente ha lo scopo di eliminare tale incertezza interpretativa.

Cpv. 2 lett. jbis: prodotto intermedio non isolato

L’inserimento in questo capoverso della definizione di «prodotto intermedio non isolato» come nel regolamento REACH limita l’obbligo di annuncio ai prodotti intermedi isolati immessi sul mercato. La formulazione in termini identici alla definizione dell’UE contribuisce a evitare ostacoli al commercio.

Nel caso dei prodotti intermedi non isolati, i valori stimati dell’esposizione e quindi dei rischi per l’essere umano (lavoratori) e l’ambiente possono essere nettamente inferiori rispetto a quelli per i prodotti intermedi isolati.

Cpv. 2 lett. q: nanomateriale

La definizione di nanomateriale dell’OPChim è armonizzata con quella dell’ordinanza sui biocidi (art. 2 cpv. 2 lett. m OBioc). Tale modifica è giustificata dall’introduzione di nuovi obblighi concernenti i nanomateriali (cfr. art. 48, sostanze e preparati assoggettati all’obbligo di annuncio) e dall’esigenza di una definizione più precisa e meno soggetta a interpretazione. La formulazione attuale «fabbricato specificatamente per sfruttarne le proprietà risultanti» è in tal modo sostituita da un minimo del 50 per cento delle particelle comprese tra 1 e 100 nanometri. Il principio del rapporto superficie specifica volume è eliminato. Questa nuova definizione è in armonia con le attuali proposte di modifica degli allegati REACH (forma in scala nanometrica di una sostanza).

Inoltre è precisato che un nanomateriale può essere composto da una o più sostanze (anche se generalmente non si tratta di biocidi) e che gli obblighi per le sostanze valgono anche per i nanomateriali. In tal modo si stabiliscono inequivocabilmente gli obblighi concernenti i nanomateriali.

Cpv. 4

Le note a piè di pagina in questo capoverso sono adattate alle versioni vigenti dei regolamenti UE per evitare ostacoli tecnici al commercio con l’UE.