Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine

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4. Commento alle singole modifiche

4.1 Osservazioni generali

4.1.1 Quantità determinante secondo l’articolo 25

Nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla quarta revisione dell’OPChim del 18 maggio 2005 e sulla revisione totale della stessa ordinanza, le associazioni dell’industria hanno chiesto che in futuro la quantità determinante si riferisca solo a quella immessa sul mercato in Svizzera. Per gli importatori è spesso impossibile determinare la quantità immessa sul mercato SEE od ottenere i dati di registrazione necessari. Se un importatore è in grado di farlo, l’attuale articolo 27 capoverso 4 OPChim gli consente di presentare solo una parte del fascicolo di notifica. Anche in caso di eliminazione delle disposizioni sulla quantità determinante, l’articolo 27 capoverso 2 lettera e continuerebbe a garantire che la notifica comprenda «tutti i documenti e le informazioni disponibili concernenti l’esposizione e gli effetti nocivi della sostanza sull’essere umano e l’ambiente…».

Pertanto, l’articolo 25 viene abrogato unitamente all’articolo 27 capoverso 4 e «quantità determinante secondo l’articolo 25», «quantità determinante secondo l’articolo 25» e «quantità determinante di cui all’articolo 25» sono sostituiti con «quantità immessa sul mercato» e con un’espressione simile negli articoli 27, 31, 34, 46 e 47, e nell’allegato 4.

4.1.2 Adeguamenti del testo italiano

Nel titolo prima dell’articolo 70, nella rubrica dell’articolo 70, nell’articolo 70 capoverso 1, nella rubrica dell’articolo 71, nell’articolo 71 capoverso 1, nell’articolo 87 capoverso 2 lettera f e nel titolo dell’allegato 3, «sostanze estremamente problematiche» è sostituito con «sostanze estremamente preoccupanti» allo scopo di adeguare la terminologia in tutte e tre le lingue a quella del regolamento REACH.

Negli articoli 2 capoverso 2 lettera f, 6 capoverso 3 lettera a e 16 capoverso 1, «sostanza esistente» è sostituito con «vecchia sostanza» e «sostanze esistenti» con «vecchie sostanze» per adeguare la terminologia a quella dell’articolo 4 capoverso 1 lettera a LPChim.

4.1.3 Modifica dell'OPChim da un altro atto normativo

La revisione dell'Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (OPICChim; Rs 814.12), che dovrebbe entrare in vigore nel maggio 2017, cambia il OPChim come segue: La revisione, che dovrebbe entrare in vigore nel maggio 2017, cambia l'OPChim come segue:

Art. 1 cpv. 6 e 7

6 Per le sostanze e i preparati pericolosi importati, muniti soltanto di una nuova etichetta e altrimenti riesportati, si applicano gli articoli 57, 62 e 67.

7 Per le sostanze e i preparati pericolosi esportati si applica l’ordinanza PIC del 10 novembre 2004[2].

Art. 13

Abrogato