Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
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seguito. Le esenzioni dall’obbligo di registrazione secondo l’allegato IV del regolamento REACH saranno anch’esse introdotte in Svizzera nel quadro della 2arevisione dell’OPChim. Anche l’introduzione dell’obbligo di notifica per i nanomateriali va rimandata a un secondo momento. Per evitare ostacoli tecnici al commercio e doppioni, è opportuno non fissare requisiti diversi rispetto all’UE. Come si evince dai documenti del gruppo di lavoro dell’UE sui nanomateriali, prima del 2018 Bruxelles non inserirà nel REACH alcuna norma specifica riguardante i nanomateriali. Senza contare che, in parte, le basi metodologiche per i nanomateriali devono ancora essere predisposte. Nondimeno, la 1a revisione dell’OPChim introduce l’obbligo di annuncio per tutti i nanomateriali fabbricati o importati in Svizzera. Attualmente, solo i nanomateriali che adempiono i criteri di cui all’articolo 19 OPChim per la redazione di una scheda di dati di sicurezza soggiacciono all’obbligo di annuncio.
I dati annunciati serviranno da base per stimare i costi generati da un futuro obbligo di notifica per determinati nanomateriali e per ottimizzare (adattare) l’obbligo di notifica dal punto di vista del rapporto costi/benefici.
Relativamente all’obbligo di annuncio per gli utilizzatori professionali di nanomateriali, la cerchia di destinatari è limitata ai fabbricanti che impiegano nanomateriali per produrre sostanze, preparati e oggetti.
L’identificatore unico di formula (Unique Formula Identifier UFI) è introdotto per gli annunci di preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che essi comportano.
Malgrado questo adeguamento del progetto, la revisione dell’OPChim (cosiddetta 1arevisione dell’OPChim) deve essere intrapresa ora, in quanto concretizza tre delle cinque misure decise dal Consiglio federale. In particolare, l’introduzione in tempi rapidi dell’obbligo di annuncio per tutti i nanomateriali (anche per quelli non pericolosi) e la loro quantità annuale permetterà, al momento opportuno, di effettuare un’analisi approfondita degli effetti generati dall’introduzione di un obbligo di notifica per determinati nanomateriali. Inoltre, la revisione introdurrà la pubblicazione elettronica dell’allegato 3 dell’OPChim (elenco delle sostanze estremamente preoccupanti [elenco delle sostanze candidate]) (cfr. n. 5.7) parallelamente all’introduzione della pubblicazione elettronica degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12), e inserirà la protezione degli animali nell’ingresso e in altri articoli dell’OPChim (cfr. n. 5.1).
1.5 Contenuto della 1a revisione
1.5.1 Integrazione della protezione degli animali nell’ingresso e nell’articolo 42
Per tutelare la dignità e il benessere degli animali, gli esperimenti sugli animali e l’inutile sofferenza cui sono sottoposti devono essere per quanto possibile evitati. Poiché questo principio etico vale anche per la sperimentazione di sostanze chimiche, esso viene sancito giuridicamente nell’ingresso mediante un rimando alla legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) e nell’articolo 42 capoverso 1bis viene indicato chiaramente che il ricorso a esperimenti su animali per conoscere le proprietà di sostanze chimiche costituisce l’ultima ratio.
1.5.2 Adattamento dell’obbligo di annuncio per sostanze e preparati
Introduzione di un obbligo di annuncio per prodotti intermedi pericolosi immessi sul mercato
Mentre il REACH prevede un obbligo di registrazione per prodotti intermedi isolati, fabbricati o importati in quantità superiori a 1 t/anno e il regolamento CLP prescrive la notifica di tutte le sostanze pericolose (senza quantitativo soglia) nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature, in Svizzera, i prodotti intermedi non soggiacciono né a un obbligo di notifica né a un obbligo di annuncio. Da qui la necessità di introdurre un obbligo di annuncio per i prodotti intermedi pericolosi immessi sul mercato9. I dati annunciati permetteranno alle autorità di identificare i prodotti intermedi che presentano rischi
9 Comunicato stampa sulla decisione dell’11 settembre 2015 del Consiglio federale di modernizzare il diritto svizzero in materia di prodotti chimici disponibile all’indirizzo https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msgid-58658.html