Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
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Art. 6 Classificazione delle sostanze
Cpv. 3 lett. b
L’abrogazione proposta dell’articolo 25 OPChim (quantità determinante di sostanza) modifica le condizioni per l’ampiezza del fascicolo tecnico con le indicazioni elencate nell’allegato 4 dell’OPChim. Ora, per l’ampiezza del fascicolo tecnico è determinante unicamente la quantità di una nuova sostanza immessa sul mercato in Svizzera. In futuro, se la quantità di sostanza immessa sul mercato in Svizzera sarà sensibilmente inferiore a quella fabbricata nello SEE dal fabbricante (fornitore di un notificante svizzero) o importata nello SEE dall’importatore o esportata nello SEE da un notificante svizzero, i dati sperimentali che dovranno essere presentati con il fascicolo tecnico saranno meno esaustivi rispetto a quanto richiesto nel regime vigente. In tal caso, è lecito presumere che il fascicolo di registrazione della sostanza conterrà dati sperimentali supplementari che, a causa delle quantità UE/SEE superiori, le ditte soggette all’obbligo di registrazione saranno tenute a generare e a presentare all’ECHA. Si tratta in particolare di dati sperimentali sulle proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR), sulla tossicità e sull’ecotossicità subcroniche e croniche nonché sulla degradabilità. Tali dati sperimentali pubblicati dall’ECHA o dalle autorità di altri Paesi dovranno essere tenuti in considerazione anche per la classificazione di nuove sostanze in Svizzera, che é chiarito con riferimento all'art. 5 cpv. 4.
Art. 10 Etichettatura
Cpv. 3 lett. a
La deroga riguardo all’indicazione del fabbricante nel caso di sostanze o preparati importati da uno Stato membro dello SEE è ora disciplinata nel capoverso 3bis.
Cpv. 3 lett. b
La disposizione di questa lettera è stata rettificata e integrata. L’etichettatura in una sola lingua nella fornitura di preparati - e non solamente de sostanze come sinora - a singoli utilizzatori professionali rispecchia la prassi in uso da molti anni secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti chimici.
Cpv. 3 lett. c
L’articolo 17 paragrafo 2 secondo comma del regolamento CLP precisa: «I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.»
Nella prassi svizzera, le etichette in più lingue (p.es. in tre lingue ufficiali o, nel caso di prodotti provenienti dallo SEE, con lingue aggiuntive) che soddisfano i requisiti minimi di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera b OPChim sono sempre state accettate, dando implicitamente per scontato che in tutte le lingue utilizzate venissero comunicate le stesse indicazioni di pericolo. L’esperienza acquisita dalle autorità esecutive mostra tuttavia un bisogno di precisazione. Per questo motivo, il principio sancito nell’articolo 17 paragrafo 2 secondo comma del regolamento CLP deve essere integrato anche nell’OPChim.
Cpv. 3bis
Questo nuovo capoverso stabilisce a quali condizioni è consentito non indicare il nome del fabbricante svizzero sull’etichettatura. Se un multicollo importato dall’UE è etichettato correttamente, è sufficiente che ogni singolo imballaggio interno in porzioni non superiori a 125 ml o g sia provvisto di un’etichetta recante le informazioni di pericolo e le indicazioni della persona responsabile dell’immissione sul mercato nell’UE. Per adeguare il prodotto ai requisiti svizzeri per la fornitura agli utilizzatori privati, il nome del fabbricante svizzero deve essere apposto sull’imballaggio esterno e su ogni singolo imballaggio interno. A dipendenza del tipo di imballaggio ciò può comportare un notevole dispendio di risorse. Per i multicolli in questione, l’indicazione del fabbricante svizzero sull’imballaggio esterno dovrebbe bastare, il motivo per cui la modifica si propone.
Art. 11 Etichettatura di generatori aerosol
Cpv. 1
Nelle esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio descritte nell’allegato I punto 1.5.2.1.1 del regolamento CLP (vincolante in Svizzera conformemente all’allegato 2 numero 1 OP-