Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
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dati e quindi, in ultima analisi, anche la protezione degli animali, e dall’altro, chiarisce i diritti dei proprietari dei dati, ossia dei precedenti notificanti.
Art. 31 Obbligo di domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati
Cpv. 1
L’inserimento esplicito nell’OPChim di questo principio rafforza la protezione degli animali.
Cpv. 2
Questo capoverso corrisponde all’articolo 31 capoverso 1 dell’OPChim vigente.
Cpv. 3
Lett. a
Questa lettera corrisponde all’articolo 31 capoverso 2 lettera a dell’OPChim vigente.
Lett. b
Questa disposizione deve tenere conto, da un lato, dell’abrogazione dell’articolo 25, e dall’altro, del fatto che, di norma, chi presenta la domanda cautelativa non può ancora immettere sul mercato la sostanza e che, di conseguenza, la quantità menzionata è quella che intende immettere sul mercato.
Cpv. 4
Questo capoverso riformula l’articolo 32 capoversi 1 e 2 dell’OPChim vigente. Il rimando all’articolo 29 capoverso 1bisconsente al nuovo notificante di ottenere dal precedente notificante un attestato di accesso ai dati. Se questa possibilità non viene sfruttata, l’organo di notifica impiega comunque i dati in questione a favore del nuovo notificante e applica la procedura o le disposizioni di cui all’articolo 32 seg.
Art. 32 Diritto d’indennizzo per la condivisione di dati
Cpv. 1
Questo capoverso corrisponde all’articolo 33 capoverso 1 dell’OPChim vigente
Cpv. 2–4
Per promuovere il raggiungimento di un accordo tra il nuovo e il precedente notificante, questi capoversi contemplano tra l’altro la possibilità di richiedere una perizia di un arbitratore il cui costo è a carico delle parti coinvolte (aziende). Se un accordo non viene comunque raggiunto, l’organo di notifica emana, su richiesta del nuovo notificante, una decisione sull’ammontare dell’indennizzo generalmente vincolata alla perizia dell’arbitratore (questa disposizione ricalca le pertinenti disposizioni di cui all’art. 29a cpv. 2 e 3 OBioc). I termini stabiliti hanno lo scopo sia di concedere alle parti tempo sufficiente per raggiungere un accordo sia di garantire che il nuovo notificante possa impiegare i dati solo dopo un determinato lasso di tempo, che corrisponde all’incirca a quello di cui avrebbe bisogno il nuovo notificante per presentare dati propri. Inoltre, la determinazione di tali termini rende superflua la possibilità data dal diritto vigente (art. 32 cpv. 3 e 5 OPChim) al precedente notificante di chiedere un differimento dell’impiego di dati.
Cpv. 5
Questo capoverso corrisponde negli aspetti da tenere in considerazione per la determinazione dell’indennizzo all’articolo 33 capoverso 2 dell’OPChim vigente. Poiché, in quest’ottica, il numero di notificanti aventi diritto all’indennizzo non riveste alcuna importanza, tale criterio (attuale art. 33 cpv. 2 lett. c) viene stralciato.
Art. 33 Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati
Un impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati è possibile a condizione che il nuovo e il precedente notificante abbiano raggiunto un accordo o che l’organo di notifica abbia emanato una decisione al riguardo e che il nuovo notificante abbia versato l’indennizzo o si sia impegnato a farlo mediante un riconoscimento di debito. Questo articolo rafforza la posizione del proprietario dei dati. Diversamente dal diritto vigente (art. 33 cpv. 3 OPChim), i precedenti notificanti non devono chiedere attivamente che l’immissione della sostanza sul mercato venga vietata fino a quando non sarà pagato l’indennizzo, ma spetta in gran parte al nuovo notificante fare in modo di poter impiegare i dati il prima