Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine

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Tale obbligo si applica dall’entrata in vigore della presente revisione. I prodotti intermedi che all’entrata in vigore della revisione sono già presenti sul mercato rientrano nel campo di applicazione della disposizione transitoria dell’articolo 93a capoverso 1.

Lett. j

Dalla deroga concessa per le quantità inferiori a 100 chilogrammi sono esclusi i preparati contenenti nanomateriali, visto che anche piccole quantità possono celare un rischio (p. es. inalatorio) elevato.

Lett. k

Per le sostanze notificate non sussiste alcun obbligo di annuncio. Le cose stanno diversamente se tali sostanze vengono immesse sul mercato come componenti di preparati; in tal caso esse sono considerate nuove sostanze e devono essere annunciate come componenti del preparato.

Titolo quarto: Regole di comportamento per l’utilizzazione di sostanze, preparati, oggetti e na-

nomateriali

Il titolo è stato esteso ai nanomateriali, dato che il nuovo capitolo 4 del titolo disciplina l’impiego di nanomateriali.

Art. 64 Restrizioni concernenti la fornitura

Cpv. 3

Si chiarisce che l'eccezione si applica per la formazione professionale e durante lo svolgimento di un’attività lavorativa. Il termine fornitura fa riferimento alla fornitura professionale e alla fornitura nell'ambito di una scuola professionale.

Cpv. 3bis

Vari controlli delle autorità cantonali nelle scuole hanno dimostrato che le sostanze chimiche molto pericolose si trovano a volte nei laboratori di chimica e biologia. Al fine di evitare incidenti, questo nuovo paragrafo chiarisce che le sostanze ed i preparati dei gruppi 1 e 2 non possono essere forniti agli studenti minorenni. Solo nella scuola media superiore, possono essere forniti prodotti chimici del gruppo 2 (p.e. acidi) a studenti nel contesto di esperimenti di laboratorio. Gli insegnanti sono responsabili di informare gli studenti a riguardo dei rischi e delle misure di protezione adeguate.

Capitolo 4: Impiego di nanomateriali

Art. 71a Annuncio dell’impiego di nanomateriali

L’intento di questo articolo è rilevare i fabbricanti di sostanze, preparati od oggetti che impiegano nanomateriali ad esempio per la produzione di cosmetici, vernici o lacche. La maggior parte delle aziende, chi impiegano nanomateriali, già ora deve annunciare le sostanze e i preparati conformemente all’articolo 48 OPChim, chi mettono sul mercato. Questo nuovo articolo è quindi da intendersi come integrazione all’obbligo di annuncio vigente, se l'azienda acquista il nanomateriale in Svizzera o fabbrica il nanomateriale e li utilizza per sé (e non immessa sul mercato). Non soggiacciono per contro all’obbligo di annuncio gli utilizzatori come i saloni di parrucchiere e le imprese di pittura. Questa disposizione permette di avere una visione d’insieme dei nanomateriali (numero, quantità e tipo) che, durante la fabbricazione e l’ulteriore trattamento, possono essere rilasciati nell’ambiente e ai quali i lavoratori possono essere esposti.

Analogamente all’annuncio di sostanze e preparati secondo gli articoli 48–54, anche l’impiego di nanomateriali deve essere annunciato entro tre mesi. La relativa disposizione transitoria è contenuta nell’articolo 93a capoverso 2.

Art. 71b Contenuto dell’annuncio

Chi impiega nanomateriali come tali o come componenti di un preparato per fabbricare sostanze, preparati od oggetti, oltre al nome e all’indirizzo deve indicare anche il codice NOGA dell’Ufficio federale di statistica18. I nanomateriali sono caratterizzati mediante il nome chimico o nome commerciale, la di-

18 http://www.kubb2008.bfs.admin.ch/?lang=it