Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
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Titolo settimo: Disposizioni finali
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 93a Disposizioni transitorie della modifica del xx.xx.2017
Cpv. 1
Per l’applicazione degli obblighi di annuncio per prodotti intermedi e nanomateriali già presenti sul mercato prima dell’entrata in vigore della revisione è fissato un termine congruo di dodici mesi.
Cpv. 2
Chi impiega nanomateriali come tali o come componenti di un preparato per fabbricare sostanze, preparati od oggetti già prima dell’entrata in vigore della revisione deve annunciare tale impiego entro dodici mesi.
Cpv. 3
L’introduzione dell’informazione armonizzata per i centri d’informazione tossicologica secondo l’articolo 45 è scaglionata nel tempo.
Dato che i preparati importati dallo SEE possono essere identificati con l’UFI lì impiegato, è ragionevole applicare gli stessi termini di transizione come definiti nell’allegato VIII del regolamento CLP.
Tuttavia, dato che nella OPChim i preparati destinati a usi industriali rientrano negli impieghi professionali, il termine previsto nel regolamento CLP per gli usi industriali non è ripreso nelle disposizioni transitorie. Ciò dovrebbe comunque riguardare un numero limitato di prodotti per i quali l’importatore svizzero deve generare lui stesso un UFI.
La prima volta che l’UFI viene indicato sull’imballaggio o nella SDS di un preparato già immesso sul mercato e annunciato secondo l’articolo 48 costituisce una modifica ai sensi dell’articolo 52 e, di conseguenza, deve essere annunciato entro tre mesi.
4.3 Osservazioni sugli allegati
4.3.1 Allegato 1 Equivalenze di espressioni e diritto applicabile
Concerne soltanto il testo tedesco
4.3.2 Allegato 2 Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti
N. 3
N. 3.2
Il rimando nell’allegato 1 numero 1 è eliminato perché, nelle sezioni della scheda di dati di sicurezza che devono essere modificate (1, 7, 8, 13 e 15), renderebbe necessario anche un adeguamento della terminologia secondo l’allegato 1 numero 1 (p. es. il termine «miscela» dovrebbe essere sostituito con «preparato») ciò che genererebbe oneri elevati ma nessun beneficio, e causerebbe incongruenze dato che negli altri capitoli la terminologia non deve essere adattata.
4.2.3 Allegato 3 Elenco delle sostanze candidate
Inquadramento giuridico di una nuova prassi di pubblicazione
In futuro, l’allegato 3 dell’OPChim (elenco delle sostanze candidate) sarà pubblicato solo su Internet (sito web dell’organo di notifica) e non più nella raccolta ufficiale e nella raccolta sistematica. Nell’allegato 3 rimane solo un rimando alla versione aggiornata dell’elenco e il corrispettivo indirizzo Internet (il link corretto alla pagina dell’organo di notifica sarà aggiunto in un secondo momento). La pubblicazione elettronica semplifica l’adattamento delle presenti disposizioni (revisioni d’ufficio) e riduce l’onere amministrativo. La facilità d’uso rimane garantita.