Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 22 pagine
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particolari e di ridurli al minimo mediante misure di protezione sul posto di lavoro.
Analogamente agli obblighi di annuncio vigenti, riguardo al contenuto e alla procedura valgono le seguenti condizioni quadro:
• forma elettronica;
• contenuto secondo l’articolo 49 OPChim, ossia trasmissione di alcuni dati relativi al prodotto in-
termedio;
• annuncio entro tre mesi dall’immissione sul mercato conformemente all’articolo 48 OPChim;
• nessun emolumento.10
Nell’ambito della consultazione preliminare, l’industria ha difeso la protezione dell’identità dei prodotti intermedi, in quanto rivelarla renderebbe accessibili procedimenti di sintesi coperti dal segreto aziendale e di fabbricazione11. Dopo una ponderazione degli interessi pubblici e privati, si è deciso di assecondare la richiesta dell’industria e di considerare confidenziale l’identità dei prodotti intermedi (cfr. art. 73).
Estensione dell’obbligo di annuncio ai nanomateriali
Tutti i nanomateriali devono essere annunciati indipendentemente dal fatto che siano o meno considerati pericolosi (e quindi già assoggettati all’obbligo di annuncio) secondo l’articolo 3 OPChim. L’estensione dell’obbligo di annuncio costituisce un primo passo per migliorare la disponibilità di dati sui nanomateriali immessi sul mercato svizzero, attraverso, tra l’altro, la creazione di una banca dati specifica per la sorveglianza del controllo autonomo. Gli annunci fungono da base per valutare gli effetti (costi e benefici) generati dalla futura introduzione di un obbligo di notifica per determinati nanomateriali e consentono di elaborare diversi scenari.
Analogamente agli obblighi di annuncio vigenti, riguardo al contenuto e alla procedura valgono le seguenti condizioni quadro:
• forma elettronica;
• contenuto secondo l’articolo 49 OPChim, ossia trasmissione di alcuni dati relativi al nanomateria-
le;
• annuncio entro tre mesi dall’immissione sul mercato conformemente all’articolo 48 OPChim;
• nessun emolumento.12
Nell’UE, le sostanze in nanoforma, in quanto tale o in un preparato, soggiacciono all’obbligo di registrazione ai sensi del REACH se fabbricate o importate in quantità superiori a 1 t/anno, mentre il regolamento CLP prescrive la notifica di tutte le sostanze pericolose (senza quantitativo soglia) nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature.
Adeguamenti dell’obbligo di annuncio – Armonizzazione con l’allegato VIII del regolamento CLP
L’articolo 45 paragrafo 4 del regolamento CLP prevede che la Commissione europea adotti un allegato aggiuntivo (allegato VIII del regolamento CLP) che stabilisca il contenuto e il formato delle notifiche di preparati ai centri d’informazione tossicologica. Tali notifiche riguardano esclusivamente i preparati classificati come pericolosi a causa dei pericoli fisici o per la salute che essi comportano. La Commissione ha presentato il progetto di allegato all’OMC nella primavera del 2016.
Gran parte dei dati menzionati nel progetto dell’allegato VIII del regolamento CLP figurano nel registro dei prodotti chimici svizzero (RPC) secondo l’articolo 49 OPChim. I dati supplementari possono essere inseriti nel campo già esistente riservato alle osservazioni. L’identificatore unico di formula (UFI) utilizzato per identificare la composizione deve essere introdotto in Svizzera per i preparati che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 45 del regolamento CLP. A tale scopo, le ditte svizzere avranno accesso al generatore di UFI. I dati specifici di cui all’allegato VIII del regolamento CLP relativi ai limiti
10 Attualmente non vengono riscossi emolumenti. Gli annunci, infatti, non necessitano di alcuna procedura da parte delle autorità per cui la riscossione di un emolumento non si giustifica. Una decisione in tal senso sarebbe sproporzionata e ridurrebbe la compliance degli assoggettati all’obbligo di annuncio.
11 Cfr. anche Klaus Messerschmidt, Europäisches Umweltrecht, Monaco, 2011. Sulla base di diverse fonti, al § 9, punto 48, l’autore giunge alla conclusione che il concetto di segreto aziendale e commerciale è caratterizzato da tre elementi: (1) fatti connessi con l’esercizio di un’attività economica, (2) notorietà limitata e (3) volontà o interesse alla riservatezza.
12 Attualmente non vengono riscossi emolumenti. Gli annunci, infatti, non necessitano di alcuna procedura da parte delle autorità per cui la riscossione di un emolumento non si giustifica. Una decisione in tal senso sarebbe sproporzionata e ridurrebbe la compliance degli assoggettati all’obbligo di annuncio.