Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/27: Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione · 28 pagine

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di rischio che le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

Per la Confederazione questo adeguamento non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale.

Art. 3 Beneficiari

Per analogia con l’articolo 1 capoverso 1, anche l’articolo 3 specifica che per beneficiare dello strumento delle fideiussioni le PMI efficienti e in grado di svilupparsi devono risiedere in Svizzera. Quest’aggiunta recepisce nella legge la prassi vigente secondo cui le fideiussioni sono concesse solamente a PMI ubicate nel nostro Paese. Il sistema delle fideiussioni continua pertanto a essere rivolto soltanto ad aziende con sede in Svizzera. La precisazione è stata inserita ai fini di una maggiore chiarezza giuridica. In passato, infatti, sono state inoltrate richieste di fideiussioni anche dall’estero.

Sempre per analogia con l’articolo 1, l’espressione «mutui bancari» è stata sostituita con «crediti bancari» perché la prima non comprende il credito in conto corrente ed è pertanto una sottocategoria della seconda, che lo comprende. Spesso, però, le fideiussioni vengono concesse proprio sotto forma di crediti in conto corrente. Questa sostituzione è stata effettuata sistematicamente in ogni disposizione della legge.

Art. 4 Condizioni del riconoscimento

Cpv. 1

Lett. c

Per le ragioni addotte nel commento all’articolo 1, il termine «mutuante» è stato sostituito con «creditore». Questo perché i mutui bancari non comprendono il credito in conto corrente e sono dunque una sottocategoria dei crediti bancari, che lo comprendono. Spesso le fideiussioni vengono concesse proprio sotto forma di crediti in conto corrente.

Art. 6 Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura

delle perdite

Per sottolineare l’importanza del nuovo limite massimo, chiesto dalla mozione Comte, quest’ultimo viene menzionato sia nel titolo dell’articolo sia in un capoverso a sé.

Cpv. 1

In adempimento della mozione Comte, questa modifica innalza il limite delle fideiussioni a un milione di franchi. L’attuale formulazione viene inoltre precisata sotto il profilo linguistico.

La modifica ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Per maggiori informazioni rimandiamo al punto 3.1.1 «Ripercussioni per la Confederazione».

Cpv. 2

Anche in futuro la Confederazione assumerà il 65 per cento delle perdite da fideiussioni ai sensi della presente legge che non superano l’importo di un milione di franchi. La disposizione non si applica a fideiussioni di importo superiore. Anche in questo caso, l’attuale formulazione viene precisata sotto il profilo linguistico.