Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/27: Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione · 28 pagine
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Cpv. 3
La modifica concerne la proposta di abrogazione della LCFide. Per maggiori spiegazioni rimandiamo al punto 2.2.
Art. 7 Spese d’amministrazione
L’articolo è ora costituito da due capoversi nuovi. Il primo riformula la disposizione vigente, mentre il secondo si riferisce a una delle tre modifiche materiali prevista dall’avamprogetto di revisione, vale a dire la minor partecipazione della Confederazione nel caso in cui un eventuale avanzo netto sia ripartito tra i soci dell’organizzazione.
Cpv. 1
Nel primo capoverso la modifica recepisce la prassi vigente e non ha ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione. Già oggi la Confederazione contribuisce alle spese d’amministrazione indipendentemente da eventuali partecipazioni da parte dei Cantoni o da altre fonti di finanziamento. Oltre al contributo della Confederazione, anche i contributi cantonali svolgono un ruolo importante ai fini del buon funzionamento del sistema delle fideiussioni e del suo radicamento a livello locale. Nel 2015 i contributi cantonali alle organizzazioni di fideiussione ammontavano a 1,4 milioni di franchi. Il contributo di 3 milioni di franchi con cui la Confederazione partecipa alle spese d’amministrazione è stato fissato nel 20056 dalla Commissione dell’economia e dei tributi (CET) e da allora costituisce parte integrante delle convenzioni sugli aiuti finanziari7. La ripartizione e il versamento dei contributi alle spese d’amministrazione sono connessi a un sistema di incentivi e obiettivi che favorisce anche il perfezionamento dello strumento di promozione. Per raggiungere gli obiettivi, le organizzazioni che concedono fideiussioni devono allocare le proprie risorse con particolare efficienza. In questo modo si intende garantire che i fondi della Confederazione siano impiegati nel modo più efficace possibile. Fissando obiettivi in funzione delle prestazioni si incentivano inoltre gli aumenti di produttività.
Senza l’adeguamento proposto, la Confederazione dovrebbe assumersi le spese per la concessione delle fideiussioni nella misura in cui non siano già coperte dal beneficiario della fideiussione (attraverso il premio di rischio) e dai Cantoni e che le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti. L’attuazione sistematica dell’attuale regime implicherebbe un monitoraggio dei costi complesso e dispendioso e complicherebbe le attività di preventivazione della Confederazione e delle organizzazioni di fideiussione. La pura garanzia di copertura delle perdite, come quella prevista dalla legislazione vigente, non sollecita le organizzazioni di fideiussione ad arginare i loro costi né prevede meccanismi d’incentivazione all’utilizzo parsimonioso delle risorse federali. Se le organizzazioni di fideiussione realizzano degli avanzi netti, inoltre, i contributi alle spese d’amministreazione andrebbero ridotti di conseguenza. Versare contributi alle spese d’amministrazione dell’ordine deciso a suo tempo dalla CET non sarebbe più possibile.
6 Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale sull’iniziativa parlamentare per l’esame e il potenziamento della fideiussione a favore delle arti e mestieri, 15 novembre 2005
7 Convenzioni concernenti gli aiuti finanziari e il controlling, il reporting e il monitoring politici tra il DEFR e le quattro cooperative di fideiussione riconosciute 2016-2019.