Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/27: Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione · 28 pagine
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Art. 71b cpv. 2
2Gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e c e che, entro un termine di nove mesi di disoccupazione controllata, presentano, a un’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200636 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, un progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole possono pretender il sostegno previsto dall’articolo 71a capoverso 2.
Art. 71d cpv. 1
1Al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il servizi competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente. L’obbligo di comunicazione incombe all’organizzazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200637 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, se l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione.
Art. 14 Disposizione transitoria
Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano a essere rette dal decreto federale del 22 giugno 194938 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.
[Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del…39
I contratti di fideiussione in corso all’entrata in vigore della modifica del …pro-
seguono a essere trattati fino alla loro scadenza ordinaria in base al diritto in vigore prima della modifica40.]
Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore:
Art. 1-12: 15 marzo 200741
Art. 13-15: 15 luglio 200742
36 RS 951.25; RU 2007 693 [xxxx xxx]
37 RS 951.25; RU 2007 693[xxxx xxx]
38 RU 1949 II 1657, 1968 101
39 RU ….
40 RU 2007 693, 2007 3363, 2012 3631, 2012 3655, 2013 2283
41 DCF del 28 febbraio 2007
42 Art. unico cpv. 1 dell'O del 27 giu. 2007 (RU 2007 3363)