Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/27: Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione · 28 pagine

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Art. 7 Spese d’amministrazione

1La Confederazione assume le spese [partecipa in aggiunta ai Cantoni alle spese d’amministrazione] che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni[.], nella misura in cui non siano coperte dal beneficiario della fideiussione e dai Cantoni e le rimanenti possibilità di finanziamento siano insufficienti.

2 [Se un organizzazione distribuisce l’avanzo netto tra i soci, la Confederazione

riduce per un importo equivalente la partecipazione alle spese d’amministra-

zione dell’organizzazione interessata.]

Art. 8 Finanziamento

1L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare:

a.29…

b. mutui di grado posteriore secondo l’articolo 5 capoverso 2.

2Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l’articolo 6 capoverso 1[2] non può superare i 600 milioni di franchi.

3Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.

Sezione 3: Procedura e rimedi giuridici Art. 9 Riconoscimento e sorveglianza

1Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)30 riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.

2Il DEFR sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

3Se un’organizzazione non adempie più le condizioni, il DEFR può revocarle il riconoscimento.

Art. 10 Rimedi giuridici

Le decisioni del DEFR sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

29 Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 2011, con effetto dal 15 lug. 2013 (RU 2013 2283; FF 2011 2117).

30 Nuova espr. giusta il n. I 37 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).