Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/27: Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione · 28 pagine

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Sezione 2: Concessione degli aiuti finanziari Art. 3 Beneficiari

Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese [in Svizzera] che contraggono [crediti] mutui presso banche conformemente alla legge dell’8 novembre 193426 sulle banche.

Art. 4 Condizioni del riconoscimento

1Sono riconosciute le organizzazioni:

a. gestite senza scopo di lucro;

b. aperte alle imprese di tutti i settori;

c. indipendenti dai [creditori]mutuanti sotto il profilo economico e giuridico;

d. dirette con professionalità ed efficienza; e

e. attive a livello sovracantonale.

2Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

Art. 5 Aiuti finanziari

1Gli aiuti finanziari sono versati:

a. per la copertura di perdite da fideiussioni;

b. per le spese d’amministrazione.

2In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

Art. 6 Perdite da fideiussioni [Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite]

1Le perdite da fideiussioni sono coperte soltanto fino a 500 000 franchi. La Confederazione assume il 65 per cento della perdita [Le organizzazioni riconosciute possono contrarre fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un mi-

lione di franchi.

2 La Confederazione assume il 65 per cento della perdita da fideiussioni ai sensi della presente legge.]

3Sono fatte salve le disposizioni sulla partecipazione alle perdite secondo la legge federale del 25 giugno 197627 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, nonché secondo gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 198228 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

26 RS 952.0

27 RS 901.2

28 RS 837.0