Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/27: Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione · 28 pagine

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Cpv. 2

Il capoverso 2 introduce una nuova disposizione secondo cui l’eventuale ripartizione degli avanzi netti tra i soci comporta una riduzione di importo uguale del contributo della Confederazione alle spese d’amministrazione. Questa disposizione mira a garantire che gli aiuti finanziari della Confederazione siano impiegati per coprire l’effettivo fabbisogno di un sistema di fideiussioni efficiente, tale da creare condizioni favorevoli alle PMI. Si intende così evitare un semplice trasferimento di fondi – dalla Confederazione ai soci – sotto forma di una ripartizione degli avanzi netti. Dall’entrata in vigore della legge, nel 2007, soltanto una delle quattro organizzazioni riconosciute effettua questo tipo di ripartizioni. Conformemente alle condizioni di riconoscimento (cfr. art. 4), le organizzazioni di fideiussione non perseguono scopi di lucro.

Art. 8 Finanziamento

Cpv. 1

La parte di capoverso abrogata nel 2013 viene ora stralciata.

Cpv. 2

La citazione menzionata al capoverso 2 viene adeguata in base alla nuova struttura dell’articolo 6.

Art. 13 Abrogazione e modifica modifica del diritto vigente

Cpv. 2

1.

Dato che l’avamprogetto propone di abrogare la LCFide, questo capoverso viene stralciato. L’atto normativo corrispondente si trova alla fine del presente rapporto.

2.

La legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, viene menzionata e applicata nell’ambito della legge federale del 25 giugno 19828 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), per cui le modifiche delle legge in vigore hanno un impatto diretto anche sulla LADI.

Art. 14a Disposizioni transitorie della modifica del…

La disposizione prevede che per i contratti di fideiussione conclusi in virtù della legge vigente facciano stato le disposizioni legali di diritto anteriore. Di conseguenza, il nuovo limite di un milione di franchi è applicabile soltanto ai nuovi contratti. Con gli stessi beneficiari possono tuttavia essere conclusi ulteriori contratti secondo il nuovo diritto, a condizione che la somma di copertura complessiva non superi il milione di franchi.

8 RS 837.0