Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/27: Revisione parziale della legge sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e abrogazione della legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali: avvio della procedura di consultazione · 28 pagine
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2 I singoli articoli
2.1 Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
2.1.1 Commento delle singole disposizioni
Art. 1 Scopo
Cpv. 1
Il nuovo capoverso 1 specifica che per beneficiare dello strumento delle fideiussioni le PMI efficienti e in grado di svilupparsi devono risiedere in Svizzera. Quest’aggiunta recepisce nella legge la prassi vigente, secondo cui le fideiussioni sono concesse solamente a PMI ubicate nel nostro Paese. Il sistema delle fideiussioni continua pertanto a essere rivolto soltanto ad aziende con sede in Svizzera. La precisazione è stata inserita ai fini di una maggiore chiarezza giuridica. In passato, infatti, sono state inoltrate richieste di fideiussioni anche dall’estero.
L’espressione «mutui bancari» è stata sostituita con «crediti bancari» perché la prima non comprende il credito in conto corrente ed è pertanto una sottocategoria della seconda, che lo comprende. Spesso, però, le fideiussioni vengono concesse proprio sotto forma di crediti in conto corrente. Questa sostituzione è stata effettuata sistematicamente in ogni disposizione della legge.
Art. 2 Principi della promozione
Lett. d
Il principio di sussidiarietà viene lievemente modificato. In materia di politica economica, i Cantoni hanno la competenza di istituire programmi di finanziamento a favore delle imprese, di cui spesso fanno uso proponendo un ampio ventaglio di offerte di finanziamento per imprese e start-up. In passato è risultato praticamente impossibile monitorare, e di conseguenza armonizzare, tutte le misure analoghe adottate dai Cantoni. Nell’ambito del rapporto in adempimento del postulato Derder sulle «giovani imprese a forte crescita in Svizzera» (13.4237) è stato condotto un sondaggio presso i Cantoni per rilevare nel modo più completo possibile le offerte cantonali di finanziamento delle imprese.
Dai risultati (stato: 1° febbraio 2016) è emerso che 15 Cantoni propongono forme di finanziamento esterno molto eterogenee. In nove casi5, l’offerta comprende strumenti di fideiussione per imprese. La Confederazione non dispone dei mezzi necessari per armonizzare le offerte federali e cantonali, come richiesto dalla legge vigente.
Per questi motivi il principio di sussidiarietà viene ora applicato al mercato del credito. Nell’ambito della promozione occorre quindi badare affinché le fideiussioni per PMI siano offerte a titolo integrativo rispetto al mercato del credito. Il premio di rischio che l’organizzazione di fideiussione addebita ogni anno ai contraenti in base all’importo garantito (l’1,25 % a partire dal 2007) mantiene bassi gli effetti d’inerzia. Generalmente le PMI ricorrono alle fideiussioni soltanto se non riescono a reperire altre forme di finanziamento. Si tratta, oggi come in futuro, di garantire mediante il premio
5 BS, GE, GL, JU, SH, TI, UR, VD, VS