Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine
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Di conseguenza, un agente di polizia che non presta servizio militare deve – contrariamente al suo collega dichiarato abile al servizio e che deve assolvere un’intera SR
– continuare a pagare la TEO. Il fatto che soggettivamente ciò possa essere considerato ingiusto è comprensibile. Tuttavia, il Tribunale federale ha già più volte stabilito che questa prassi è compatibile con l’articolo 59 Cost. e l’ha quindi giudicata opportuna (ad es. nella sentenza 2A.300/2003 del 24 febbraio 2004, consid. 5.1 fino a 5.2). Nella citata sentenza, il Tribunale federale stabilisce quanto segue:
Come esposto nel caso di un infermiere anestesista dichiarato inabile al servizio, il principio di uguaglianza giuridica non impone di esentare dalla tassa d’esenzione gli assoggettati agli obblighi militari dichiarati inabili al servizio perché esercitano una funzione che, in virtù dell’articolo 13 capoverso 1 OM (attuale art. 18 LM), conferirebbe loro un diritto all’esenzione dal servizio. Anche nell’ottica dell’assoggettamento alla tassa, l’abilità o inabilità a prestare personalmente servizio configura una differenza rilevante e giustifica quindi un diverso trattamento tra assoggettati agli obblighi militari nella stessa situazione professionale. Se gli assoggettati agli obblighi militari dichiarati inabili fossero esentati dalla tassa in ragione della loro posizione professionale, ne deriverebbero importanti disparità giuridiche rispetto agli assoggettati agli obblighi militari che non prestano servizio militare per motivi personali e quindi devono pagare la tassa d’esenzione (DTF 108 Ib 115 consid. 5 pag. 120). Nella sentenza 2A.236/1998 del 23 agosto 1999 (consid. 5) il Tribunale federale ha confermato questa giurisprudenza.12
1.5 Nuovo disciplinamento proposto
Il presente avamprogetto prevede in particolare:
1. la soppressione dell’assoggettamento alla tassa in caso di differimento della SR:
come è già oggi il caso, la SR può essere assolta al più presto nel 19° anno di età. A causa di congedi all’estero, formazioni o altri motivi personali, con il nuovo sistema flessibile dell’esercito la SR può tuttavia essere differita al più tardi fino al 25° anno di età. Con il nuovo disciplinamento proposto soltanto i corsi di ripetizione o gli interventi del servizio civile che sono stati differiti per motivi personali oppure i servizi non prestati per intero saranno soggetti alla TEO;
2. l’armonizzazione della durata dell’assoggettamento con la durata dell’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile:
escluso l’anno dell’assolvimento della SR, gli obbligati al servizio militare sono incorporati nell’esercito al massimo per 12 anni. Pertanto, chi assolve la SR solo nel 25° anno di età verrà prosciolto dall’esercito al più tardi nel 37° anno di età. Anche per le persone che prestano servizio civile viene adeguata la durata durante la quale è possibile assolvere il servizio (dal 20° fino al massimo il 37° anno di età). Nella LTEO la durata dell’assoggettamento viene quindi adeguata e va dal 20° al 37° anno di età. Durante questo periodo la TEO verrà riscossa al massimo 11 volte;
12 Trad.