Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine

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dell’imposta federale diretta passata in giudicato, in futuro la tassazione e riscossione della TEO dovuta potranno essere garantite.

Potenziamento della vigilanza

Obiettivo della misura è garantire che la tassa d’esenzione dall’obbligo militare venga riscossa senza lacune in tutti i Cantoni e che l’intero gettito venga annunciato dai Cantoni all’AFC. In futuro la verifica dei flussi finanziari tra le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e l’AFC dovrà essere eseguita almeno una volta ogni tre anni. Ciò è quanto avviene già oggi ma soltanto in alcuni Cantoni. Questa prescrizione si fonda su una raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF) ed è stata ripresa in modo analogo ma più severo nell’articolo 104a della legge federale del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta (LIFD). Affinché non sussistano lacune a livello di controllo tra le ispezioni effettuate ogni tre anni dall’AFC e le verifiche eseguite dagli organi cantonali di vigilanza finanziaria, occorre garantire all’AFC l’accesso al rapporto di verifica dell’organo cantonale di vigilanza finanziaria.

Miglioramento dell’assistenza fra le autorità

Tutte le persone assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, comprese le persone dichiarate inabili al servizio, devono adempiere l’obbligo di notificazione disciplinato nella legislazione (art. 27 LM, art. 32 LSC e art. 50 dell’ordinanza dell’11 settembre 199614 sul servizio civile [OSCi]). I loro dati personali sono tenuti nel Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) o nel corrispondente sistema del servizio civile (E-ZIVI). Per legge, le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare e l’AFC hanno un accesso a entrambi i sistemi. Le esperienze insegnano che per quanto riguarda il servizio civile questo obbligo di notificazione è sempre meno rispettato. L’obbligo di notificazione all’autorità di polizia in materia di domicilio e dimora viene invece adempiuto con maggior rigore. La proposta di estendere l’assistenza amministrativa garantisce dunque che le autorità cantonali della TEO abbiano regolarmente accesso ai dati aggiornati sugli assoggettati e che la TEO possa essere riscossa senza dover effettuare onerose ricerche.

Nuovo disciplinamento in materia di blocco dei documenti

Attualmente il rilascio di un passaporto svizzero può essere subordinato al pagamento delle TEO dovute (art. 35 cpv. 1 LTEO). Oggi il passaporto è valido dieci anni e non può più essere prolungato. Pertanto, la richiesta di blocco del documento di identità di un assoggettato che due mesi prima ha ricevuto un nuovo passaporto è di scarsa utilità, dato che sarebbe applicabile solo dopo nove anni e dieci mesi. In simili costellazioni, questo strumento di garanzia per la riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare è quindi inefficace. Si propone dunque non solo che la richiesta per un passaporto o una carta d’identità venga respinta se vi sono TEO ancora impagate, ma anche che i documenti di identità in corso di validità (passaporto e carta d’identità) possano essere ritirati. Non appena le TEO pendenti vengono pagate, il blocco dei documenti deve essere tolto immediatamente. L’applicazione di questa misura di garanzia presuppone l’autorizzazione della richiesta di blocco dei documenti da parte del giudice cantonale competente. Fino al 2012 i Cantoni non hanno mai richiesto o deciso il blocco di documenti. In quell’anno, l’AFC in qualità di autorità

13 RS 642.12

14 RS 824.01