Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine

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concretizzati. Le chiamate in servizio dell’esercito si basano sulle formazioni esistenti e sulle funzioni a queste necessarie. Per questo motivo, l’esercito deve disporre di una certa flessibilità per quanto riguarda le chiamate o dispense annuali. Nemmeno le persone che prestano servizio civile devono essere tenute a pagare una TEO negli anni in cui non essendovi un obbligo di impiego non vengono convocati. Nella disposizione attualmente in vigore è stata cancellata l’espressione «per altri motivi non inerenti alla sua persona». Questo motivo, ideato come fattispecie sussidiaria, non riveste ormai più alcuna rilevanza pratica.

Art. 11

L’attuale articolo 10 OTEO dispone già che gli utili in capitale secondo l’articolo 18 capoverso 2 LIFD, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o manifestazioni analoghe, nonché le indennità per cessazione o mancato esercizio di un’attività o per mancato esercizio di un diritto sottostanno alla tassa d’esenzione (all’aliquota fissata all’art. 13 cpv. 1 LTEO) anche qualora essi vengano tassati separatamente con un’imposta annua speciale in virtù dell’articolo 47 LIFD nell’anno in cui sono stati realizzati. In virtù del principio di legalità, sancito all’articolo 164 capoverso 1 lettera d Cost., almeno la cerchia dei contribuenti, l’oggetto e la base di calcolo della tassa devono essere definiti nella legge stessa. Quindi, con la precisazione della base di calcolo nella legge, il principio di legalità viene meglio rispettato nel quadro della TEO.

Art. 15 cpv. 1 e art. 19 cpv. 1

In materia di servizio militare quanto di servizio civile, si distingue tra giorni di servizio «prestati» e «computabili». Nei giorni di servizio prestati sono compresi anche i congedi personali, i congedi generali lunghi, i giorni di arresto, i servizi volontari eccetera. In linea con il diritto applicabile in materia di servizio militare, dal 2010 anche in materia di tassa d’esenzione vengono conseguentemente considerati soltanto i giorni di servizio computabili. La regola viene dunque precisata in queste disposizioni. Nel servizio civile sono sempre stati considerati sistematicamente, sin dalla sua introduzione, soltanto i giorni di servizio computabili.

Art. 21a

Ogni anno diverse migliaia di persone che prestano servizio militare vengono prosciolte dall’obbligo militare senza aver assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. A causa di questa circostanza, la parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare non è garantita. Nel quadro del servizio civile, il totale dei giorni di servizio obbligatorio è meglio e più sistematicamente rispettato. Per evitare un sovraadempimento dell’obbligo militare, la tassa d’esenzione deve essere versata soltanto a partire da 15 giorni computabili di servizio militare non prestati o 25 giorni di servizio civile. Per il calcolo del totale dei giorni di servizio obbligatorio computabili, le tasse pagate annualmente dagli obbligati al servizio devono essere convertite in giorni di servizio. L’esonero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 non viene computato nel calcolo del totale dei giorni di servizio obbligatorio. Inoltre, per il calcolo della tassa unica la tassazione non tiene conto della riduzione prevista all’articolo 19.