Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine
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1.7 Attuazione
L’attuazione della progettata modifica di legge è fissata per il 1° gennaio 2019, vale a dire un anno dopo la prevista entrata in vigore della nuova legislazione sul servizio militare e sul servizio civile. Questa decisione è dettata dal fatto che la tassazione per il 2018, primo anno di assoggettamento, verrà effettuata soltanto nell’anno successivo. Le prime tassazioni in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare in base al nuovo diritto verranno notificate per il 1° maggio 2019.
L’attuazione incombe in primo luogo ai Cantoni, i quali sono competenti per la tassazione e la riscossione della TEO. A livello di Confederazione, occorre modificare l’ordinanza del 30 agosto 199516 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (OTEO) come pure istruzioni, circolari e interfacce informatiche. A livello cantonale devono essere adeguati i tre sistemi informatici impiegati in tutta la Svizzera e in parte le ordinanze d’esecuzione cantonali. I costi per i Cantoni sono coperti dalla provvigione di riscossione, pari al 20 per cento. Prima dell’attuazione, l’AFC preparerà tutte le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare in un seminario di formazione specifico alle nuove prescrizioni e alla nuova prassi.
2 Commento ai singoli articoli
Ingresso
Siccome il rinvio nell’ingresso rimanda ancora alle disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874, viene sostituito con un rinvio alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. L’articolo 40 capoverso 2 Cost. sostituisce l’articolo 45biscapoverso 2 vCost. e l’articolo 59 capoverso 3 Cost. sostituisce l’articolo 18 capoverso 4 vCost.
Art. 2 cpv. 1 lett. a e cpv. 3
Cpv. 1 lett. a: in materia di tassa d’esenzione vale la cosiddetta regola dei sei mesi, secondo cui chi conserva un certo statuto per più di sei mesi (ad es. inabilità al servizio o esenzione dalla tassa) è sottoposto alla tassa d’esenzione per l’intero anno di assoggettamento. Questa precisazione stabilisce in modo trasparente che la regola dei sei mesi vale sia per il servizio militare sia per il servizio civile.
Cpv. 3: ogni anno diverse migliaia di persone che prestano servizio militare e alcune decine di persone che prestano servizio civile vengono prosciolte dall’obbligo militare senza aver assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. Il periodo non assolto può andare da pochi giorni a oltre 130 giorni di servizio. Questa circostanza pregiudica la parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare rispetto a coloro che hanno assolto tutti gli obblighi di servizio prescritti e a coloro che non prestando servizio hanno pagato per intero la tassa d’esenzione. La modifica introdotta in questo capoverso è intesa a migliorare la parità di trattamento in questo campo.
16 RS 661.1