Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
anche di coloro che già si trovano all’estero. Il periodo di validità della carta d’identità e del passaporto è di dieci anni. Ma per poter garantire subito il pagamento della tassa, è necessario prevedere la possibilità di disporre anche il blocco dei documenti in corso di validità e quindi il loro ritiro. In alcuni Cantoni sono già state pronunciate sentenze definitive al riguardo. Come stabilito dalla frase conclusiva di questa disposizione, nel disporre il blocco ampliato dei documenti il giudice deve rispettare il principio di proporzionalità.
Art. 38 cpv. 1
Le disposizioni sulla prescrizione devono essere adeguate, poiché le complesse procedure di reclamo o ricorso in materia di imposta federale diretta sfociano regolarmente in perdite importanti per la TEO. Il diritto vigente dispone che la prescrizione cominci automaticamente a decorrere dalla fine dell’anno fiscale successivo all’anno di assoggettamento. La TEO si basa oggi di fatto, e in futuro si baserà anche giuridicamente, sulla tassazione in materia di imposta federale diretta passata in giudicato. Dal punto di vista dell’economia processuale e amministrativa, questa rappresenta la giusta soluzione. Non sarebbe ragionevole se le autorità cantonali competenti in materia di TEO dovessero emanare integralmente la propria decisione di tassazione. Legando ora anche la prescrizione al passaggio in giudicato della tassazione per l’imposta federale diretta, ci si assicura che la prescrizione della TEO non sopraggiunga fintanto che non sussiste una tassazione passata in giudicato per l’imposta federale diretta. Pertanto, non è necessario prolungare il termine di prescrizione quinquennale.
Art. 39
Cpv. 1: i servizi differiti non sono più considerati tali. Di conseguenza, il testo della disposizione deve essere adattato prevedendo che il rimborso è concesso se l’obbligato al servizio militare o al servizio civile ha assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio.
Cpv. 2: questa disposizione specifica che non sempre è necessario presentare una domanda per ottenere il rimborso di TEO già pagate. Oggi la possibilità del rimborso senza domanda è già prevista all’articolo 54 OTEO. I presupposti definiti all’articolo 54 capoverso 2 OTEO sono già adempiuti sia per quanto riguarda il PISA sia per quanto riguarda l’E-ZIVI.
Cpv. 3: secondo la legislazione militare, per la prova dell’adempimento dell’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio fa ancora stato il LS. Siccome tra il PISA e il LS si riscontrano regolarmente differenze nei giorni di servizio, le autorità competenti in materia di TEO hanno bisogno del libretto per decidere in merito ai rimborsi della tassa. La disposizione rinuncia deliberatamente a una definizione, poiché già da tempo si stanno esaminando altri formati (elettronici). A livello di prassi, le autorità competenti in materia di TEO richiedono già oggi la presentazione del LS. Per le persone che prestano servizio civile, i giorni di servizio prestati non vengono iscritti nel LS, bensì unicamente nel sistema elettronico E-ZIVI. Le autorità cantonali competenti in materia di TEO hanno accesso a questo sistema e se ne avvalgono per esaminare le domande di rimborso presentate dalle suddette persone.
Cpv. 4 e 5: per disciplinare il rimborso in modo inequivocabile anche dal punto di vista temporale, viene definito un termine di prescrizione. L’attuale capoverso 4 diventa il capoverso 5.