Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

autorità cantonali competenti in materia di TEO, per esempio per l’esonero dalla tassa, pagamenti rateali, condoni eccetera. Per garantire un esercizio efficiente ed effettivo dei diritti e doveri delle persone sottoposte alla tassa, le autorità competenti devono poter accedere alle informazioni di cui dispongono gli uffici dell’assistenza sociale. Questa nuova norma è già prevista all’attuale articolo 15 OTEO. Si tratta ora semplicemente di elevarla a livello di legge, come per tutte le altre autorità e gli altri uffici.

Lett. m: quanto all’assistenza concessa dagli uffici controllo abitanti dei Comuni, tutte le persone assoggettate all’obbligo militare soggiacciono anche all’obbligo di notifica in materia di servizio militare o civile. Tale obbligo di notifica non è integralmente rispettato. È molto importante che le autorità cantonali competenti in materia di TEO abbiano accesso a questi dati affinché possano ottenere rapidamente e senza complessi accertamenti gli indirizzi aggiornati.

Cpv. 4: ora rientrano nell’obbligo di assistenza amministrativa anche i dati sul reddito e sulla sostanza. Di tali dati necessitano in particolare gli uffici preposti all’assistenza sociale, inclusi nella nuova legge. Inoltre, per la gestione degli attestati di carenza di beni contano anche i dati degli uffici di esecuzione su eventuali nuovi beni a disposizione delle persone sottoposte alla tassa.

Art. 25 cpv. 3

L’aggiunta «e riscossa» rappresenta un’importante precisazione, poiché nel testo attuale è espressamente menzionata soltanto la tassazione e il fatto che la tassa venga contemporaneamente riscossa suscita regolarmente malumori. Le tasse delle persone soggette all’obbligo militare che intendono partire per l’estero vengono stabilite ma anche riscosse anticipatamente per tre anni al massimo (cfr. art. 19 OTEO).

Art. 26

Cpv. 1: il testo vigente viene ripreso senza modifiche.

Cpv. 2: la procedura di tassazione attualmente vigente si basa già sulle decisioni di tassazione dell’imposta federale diretta passate in giudicato. Questo principio consente di escludere molti reclami presentati per contestare le basi di calcolo del reddito. Tutte le persone assoggettate all’obbligo militare che non pagano l’imposta federale diretta ricevono anch’esse una decisione relativa a tale imposta e pagano in linea di principio la tassa d’esenzione minima. Questa disposizione consente di accelerare l’esecuzione da parte delle autorità cantonali competenti in materia di tassa d’esenzione. Con l’entrata in vigore del nuovo regime dei termini di prescrizione previsto all’articolo 38 LTEO, i complessi ricorsi in materia di imposta federale diretta non causeranno più la prescrizione della tassa d’esenzione e sarà dunque possibile evitare le perdite di gettito corrispondenti.

Cpv. 3 e 4: ormai da tempo, le persone assoggettate alla TEO non sono più tassate in base al diritto cantonale, poiché tutti i Cantoni emanano una decisione di tassazione per l’imposta federale diretta, indipendentemente dal fatto che tale imposta sia o non sia dovuta. Il testo attuale del capoverso 3 può pertanto essere soppresso definitivamente. Esso sarà ora sostituito dal testo dell’attuale capoverso 4, di cui viene adeguato soltanto il rimando.