Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine

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realizzato negli anni di assoggettamento precedenti, in cui l’obbligo annuale di prestare servizio non è stato completamente assolto. In molti casi si porrebbe pure il problama della prescrizione. Un conteggio per ogni giorno di servizio non prestato comporterebbe troppe disparità di trattamento, per cui è opportuno rinunciarvi. Occorre inoltre creare un incentivo che in caso di mancata chiamata in servizio induca gli assoggettati agli obblighi militari ad annunciarsi presso l’ufficio competente.

Sebbene la nuova regolamentazione sulla tassa unica non garantisca la piena parità di trattamento, essa incentiva comunque le persone che prestano servizio a impegnarsi personalmente per assolvere l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. I militari che non vengono chiamati in servizio sono già oggi tenuti ad annunciarsi presso l’ufficio competente (art. 89 cpv. 5; RS 04). Il nuovo disciplinamento migliora sensibilmente la parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare.

Il secondo importante pilastro della presente revisione permette di colmare una lacuna che è sempre esistita. Affinché la parità di trattamento relativa (chi presta servizio compie tutti i giorni di servizio stabiliti e chi non presta servizio paga tutte le TEO obbligatorie) che è stata stabilita dalla politica possa essere realizzata, le autorità competenti devono adempiere i compiti loro assegnati. Le autorità cantonali competenti per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare ricevono ogni anno dall’AFC i nomi delle persone assoggettate alla tassa che non hanno assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. A loro volta, le autorità cantonali stabiliscono e riscuotono la nuova tassa unica. La parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare può quindi essere migliorata grazie a una riscossione completa. La soluzione proposta è semplice, chiara e facilmente attuabile, basata sull’assolvimento incompleto dell’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio.

Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LTEO, per chi presta servizio militare o civile la tassa d’esenzione è ridotta conformemente al numero totale dei giorni di servizio che l’assoggettato ha prestato sino alla fine dell’anno di assoggettamento. Con il pagamento della tassa unica questa disposizione non è applicabile, altrimenti lo scopo della tassa d’esenzione (miglioramento della parità di trattamento in materia di obbligo di prestare servizio militare) verrebbe fortemente indebolito.

Esempio pratico in cui la tassa unica sarebbe dovuta (dopo l’entrata in vigore dell’USEs):

22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° Osservazioni AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE SR Diff.Diff.Diff.Diff.CR Diff. CR Diff. Diff. PRODei 245 giorni di servizio dovuti sono

124 mil. mil. mil. mil. 19 pag. 19 pag. pag. 0 stati prestati effettivamente solo 162 GS GS TEO GS TEO TEO GS giorni di servizio (SR + 2 CR). Per motivi militari, durante 4 anni il militare non è stato chiamato in servizio. Per 3 CR differiti in base a domande di differimento del servizio è stata pagata la TEO. Il milite è stato prosciolto con 83 giorni di servizio residui. Non ha diritto al rimborso della TEO. Legenda: AE: anno di età; SR: scuola reclute; CR: corso di ripetizione; Diff. mil.: differimento del servizio per motivi militari (senza pagamento della TEO); GS: giorni di servizio; Diff.: differimento del servizio (pagamento della TEO); PRO: proscioglimento; TEO: tassa d’esenzione dall’obbligo militare