Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine
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34° anno di età. Al riguardo si è sempre fatto il paragone con gli obbligati al servizio di uguale età (cfr. art. 8 cpv. 1 LTEO). Con il nuovo sistema di entrata flessibile nell’esercito questo confronto non regge più. Secondo il nuovo diritto militare, dopo l’assolvimento della SR rimane ancora l’obbligo di assolvere annualmente un corso di istruzione nella propria formazione di incorporazione (ad es. un CR). Chi non presta annualmente il servizio obbligatorio completo dopo la SR viene dunque sottoposto alla tassa d’esenzione finché ha assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio, ma al più tardi fino al compimento dei 37 anni. Dato che non vengono assolti soltanto CR di 19 giorni complessivi, ma anche altri servizi, non è possibile definire un numero fisso di giorni di servizio militare da prestare annualmente come nel caso del servizio civile.
Per coloro che prestano servizio civile, l’assoggettamento alla tassa comincia l’anno successivo all’ammissione, qualora non abbiano assolto il numero minimo richiesto di 26 giorni di servizio computabili. Per gli obbligati al servizio civile il disciplinamento attualmente applicabile rimane invariato. Chi presta meno di 14 giorni di servizio civile computabili nell’anno di assoggettamento, paga la TEO intera. Chi presta tra i 14 e i 25 giorni di servizio civile computabili deve la metà della tassa, mentre chi presta 26 o più giorni non paga nessuna TEO.
Vi sono inoltre persone che per vari motivi vengono dichiarate inabili nel corso del loro servizio militare o servizio civile. Esse pagano la TEO a partire da quel momento. I giorni di servizio che hanno prestato sino ad allora sono computati nel calcolo della tassa d’esenzione dovuta per 11 anni. La SR, il CR oppure un impegno lungo o annuale nel servizio civile sono convertiti di volta in volta in TEO non più dovute. Questo calcolo garantisce la parità di trattamento tra tutti gli assoggettati agli obblighi militari.
La nuova durata dell’assoggettamento, che va dal 19° al 37° anno di età, garantisce che anche chi viene reclutato tardivamente, ovvero solo nel 24° anno di età, e dichiarato inabile al servizio paghi le 11 annualità richieste della tassa. Un diciannovenne che al momento del reclutamento viene dichiarato inabile paga quindi 11 annualità, ossia dal 20° al 30° anno di età. Chi inizia tardivamente ed è dichiarato inabile al servizio nel 24° anno di età, è assoggettato alla tassa dal 25° al 35° anno di età.
1.6.2 Tassa unica in caso di proscioglimento degli assoggettati con giorni di servizio residui da prestare
È prevista l’introduzione di una tassa unica per gli obbligati al servizio militare o al servizio civile che alla fine del loro obbligo vengono prosciolti nonostante non abbiano assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. La proposta di introdurre una tassa unica si fonda sul principio dell’anno di assoggettamento come pure su motivi di economia amministrativa. Se venisse computato ogni giorno mancante, occorrerebbe stabilire quale giorno di servizio non è stato prestato e in quale anno di assoggettamento, come pure quale base di calcolo applicare alla tassazione. L’assoggettato deve essere tassato secondo la propria capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). Se il reddito conseguito nell’anno di proscioglimento costituisse la base per la tassazione di ogni singolo giorno di servizio mancante in diversi anni di assoggettamento all’obbligo di prestare servizio, questa norma costituzionale sarebbe violata. Nell’anno del proscioglimento il reddito medio sarebbe più elevato rispetto a quello