Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine

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all’USEs non si assisterà a un allentamento dell’obbligo di prestare servizio o di assoggettamento per quanto riguarda la TEO, poiché nella LTEO i 15 giorni di servizio militare in meno o i 23 giorni di servizio civile in meno non vengono compensati.

Un ultimo miglioramento proposto dal gruppo di studio riguardo alla TEO concerne l’esenzione dall’obbligo militare per «determinate» attività (cfr. pag. 152 del rapporto). Il diritto attuale stabilisce che, secondo l’articolo 18 LM e per analogia anche secondo l’articolo 13 della legge sul servizio civile del 6 ottobre 199511 (LSC), le persone dichiarate idonee al servizio militare sono esentate dall’obbligo di prestare servizio militare per attività indispensabili. Tale esenzione è previsto per le seguenti persone:

a. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;

b. gli ecclesiastici che non fanno parte dell’assistenza spirituale dell’esercito;

c. il personale indispensabile per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica nell’ambito del servizio sanitario;

d. i membri professionisti di servizi di salvataggio, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all’esercito per i suoi propri servizi di salvataggio;

e. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure;

f. i membri di servizi di polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all’esercito per lo svolgimento di compiti di polizia;

g. i membri del Corpo delle guardie di confine;

h. il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell’amministrazione, che in situazioni straordinarie è indispensabile alla cooperazione nazionale in materia di sicurezza;

i. i membri professionisti dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato.

Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare di cui alle lettere c–i ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

Di conseguenza queste persone che prestano servizio militare o servizio civile sono esentate dalla tassa in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c LTEO. La LTEO non fa che eseguire quanto prescritto dalla LM e dalla LSC. Non sarebbe coerente se queste categorie di persone, che per legge sono esentate dall’obbligo di prestare servizio militare, dovessero comunque pagare la tassa.

Per contro, le persone che non prestano servizio per causa di inabilità non sono esentate dalla tassa in quanto non possono essere esentate dall’obbligo di prestare servizio militare poiché a seguito della dichiarazione di inabilità non sono più soggetti all’obbligo di prestare servizio militare. Queste persone sono unicamente assoggettate alla tassa d’esenzione e alcune di esse sono anche soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Tuttavia, con la prestazione del servizio di protezione civile l’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 59 Cost. non è, de jure, assolto.

11 RS 824.0