Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine

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Art. 22 cpv.3 e cpv. 7

Cpv. 3: la revisione in corso della legge federale del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale (LTF) prevede che, per sgravare lo stesso Tribunale, questo tratterà soltanto i ricorsi interposti contro decisioni di ultimo grado dei tribunali cantonali «superiori». Gli attuali tribunali cantonali che esaminano ricorsi in materia di TEO (commissioni di ricorso in materia di imposte o camere di diritto tributario) non sono predisposti come tribunali «superiori» in tutti i Cantoni. Affinché i Cantoni non debbano modificare radicalmente la propria struttura organizzativa, occorre accordare loro la libertà di rispondere sul piano organizzativo alla riforma della LTF prevedendo una seconda istanza di ricorso in materia di tassa d’esenzione.

Cpv. 7: in virtù dell’articolo 104a LIFD, un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell’imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. Questo controllo deve essere introdotto anche in materia di TEO. Rispetto all’imposta federale diretta, il rischio è da giudicarsi meno grave. Per questo non viene introdotta una verifica annuale, bensì una verifica dei flussi finanziari da effettuarsi ogni tre anni. Se un Cantone non dovesse fare tempestivamente rapporto all’AFC in merito all’esecuzione della revisione da parte dell’organo cantonale di vigilanza finanziaria, la LIFD dispone che la verifica venga eseguita da un’impresa di revisione privata a spese del Cantone interessato. Tuttavia, in materia di TEO occorre rinunciare a questa possibilità. Il rapporto viene trasmesso all’AFC e al Controllo federale delle finanze.

Art. 24 cpv. 2 frase introduttiva, lett. k, l e m nonché cpv. 4

Cpv. 2: secondo l’articolo 24 capoverso 1, le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge devono prestarsi gratuitamente assistenza. Con esse si intendono le autorità cantonali competenti in materia di tassa d’esenzione. Ma in avvenire l’assistenza amministrativa gratuita deve essere estesa anche alle autorità e agli uffici elencati all’articolo 24 capoverso 2. La precisazione è importante, poiché il numero di autorità che tentano di fatturare le prestazioni fornite in materia di assistenza amministrativa è in crescente aumento.

Lett. k: circa l’assistenza amministrativa concessa dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), va sottolineato che il libretto di servizio (LS) è il documento che rappresenta, ai sensi dell’articolo 27 LM, il mezzo di prova per dimostrare l’adempimento dell’obbligo militare. Le TEO versate dalle persone soggette all’obbligo militare vengono rimborsate soltanto se è stato assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio. I servizi prestati vengono iscritti anche nel PISA, oltre che nel LS. In caso di richiesta di rimborso, le autorità competenti in materia di tassa d’esenzione verificano sia l’uno che l’altro. Spesso constatano differenze talvolta anche notevoli tra i giorni di servizio iscritti. Nel determinare il vero numero di giorni di servizio computabili, il conteggio della TEO si rivela uno strumento assai utile. La collaborazione con l’UFAS funziona bene ed è disciplinata in modo informale. La presente disposizione si limita semplicemente a riprendere nella legge la prassi sin qui applicata.

Lett. l: circa l’assistenza amministrativa da parte degli uffici cantonali e comunali preposti all’assistenza sociale che si occupano di persone sottoposte alla tassa d’esenzione, occorre considerare che in molti casi questi uffici si rivolgono direttamente alle

17 RS 173.110