Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 3
Cpv. 1: secondo il vigente diritto in materia di tassa d’esenzione, chi non presta servizio deve pagare 11 annualità. Questa regola sarà mantenuta. Durante il possibile periodo di assoggettamento alla tassa d’esenzione, tra i 19 e i 37 anni (18 anni), la TEO deve essere pagata soltanto per undici anni, a partire dall’anno successivo al reclutamento. La tassa deve essere pagata annualmente senza interruzione. Per le persone assoggettate all’obbligo militare che vengono dichiarate inabili soltanto nel corso degli anni di servizio, i giorni prestati vengono convertiti in tasse d’esenzione, cosicché anche costoro non devono versare più di 11 annualità. Sull’insieme dei giorni di servizio obbligatorio, la SR conta 124 giorni e un CR 19 giorni, per un totale corrispondente a 11 annualità.
Cpv. 2 e cpv. 3: la durata dell’assoggettamento alla tassa viene sostanzialmente adeguata alla durata del servizio militare o civile e si estende dai 19 ai 37 anni.
Art. 7 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a
Cpv. 1: in materia di servizio militare e di servizio civile si distingue tra giorni di servizio «prestati» e «computabili». I giorni di servizio prestati comprendono anche i congedi personali, i congedi generali lunghi, i giorni di arresto, i servizi volontari eccetera. In materia di tassa d’esenzione, dal 2010 vengono considerati soltanto i giorni di servizio computabili, in linea con il diritto militare. Questa prassi viene ora precisata con la presente revisione. In materia di servizio civile vengono considerati, sin dalla sua introduzione, soltanto i giorni di servizio computabili.
Cpv. 3 lett. a: questa disposizione concretizza la definizione prevista dalla legislazione militare. Dal 2010, il reclutamento viene di nuovo compreso nei giorni di servizio obbligatorio. Le ispezioni nei Comuni e le ispezioni complementari non vengono più effettuate. Inoltre, viene computato il corso per ripetenti.
Art. 8
Cpv. 1: nel diritto sinora vigente in materia di tassa d’esenzione, ci si è sempre basati sul confronto con gli obbligati al servizio di uguale età (cfr. il previgente art. 8 cpv. 1). Il nuovo sistema flessibile di entrata nell’esercito rende ormai impossibile l’applicazione di questo confronto. In virtù dell’articolo 51 LM, dopo l’assolvimento della SR rimane ancora l’obbligo di assolvere annualmente un corso di istruzione nella loro formazione di incorporazione (ad es. un CR). Chi non presta annualmente il servizio obbligatorio dopo la SR viene dunque sottoposto alla tassa d’esenzione finché ha assolto l’obbligo di prestare l’intero servizio obbligatorio, ma al più tardi fino al compimento dei 37 anni. Dato che non vengono assolti soltanto CR di 19 giorni complessivi, ma anche altri servizi, non è possibile definire un numero fisso di giorni di servizio militare da prestare annualmente come nel caso del servizio civile.
Cpv. 2: questo capoverso sostituisce il previgente capoverso 1bisriprendendone il tenore.
Cpv. 3: con l’introduzione dell’Esercito XXI, i cosiddetti «servizi differiti» sono stati aboliti. Tutti i servizi vengono prestati nell’ambito dell’intero servizio obbligatorio. Il servizio civile non ha mai conosciuto simili «differimenti». Per questo motivo, il testo di legge viene depennato. Ora la disposizione enumera esaustivamente tutti i motivi rilevanti che dispensano una persona assoggettata all’obbligo di servizio dalla tassa d’esenzione. Con la nuova disposizione, questi motivi vengono fortemente ridotti e