Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/3: Revisione parziale della legge sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) · 25 pagine

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Art. 28 cpv. 1

Siccome all’articolo 29 LTEO viene soppresso il termine «riduzione», nella decisione di tassazione vanno ora menzionate anche le riduzioni sulla tassa d’esenzione dovuta accordate in virtù dei giorni di servizio prestati.

Art. 29 cpv. 1 e art. 30 cpv. 1

Nel regime del diritto vigente, le riduzioni accordate sulla tassa per una durata superiore all’anno di assoggettamento devono essere oggetto di una decisione. Lo stesso vale per le esenzioni di durata superiore all’anno di assoggettamento. Tuttavia, per le riduzioni di durata superiore a un anno non vengono prese decisioni, poiché la situazione personale del contribuente deve essere nuovamente esaminata ad ogni anno di assoggettamento. In singoli casi, un’esenzione di durata superiore all’anno di assoggettamento può senz’altro essere giustificata. Il termine «riduzione» può dunque essere soppresso, sia nella rubrica sia nel testo della disposizione.

Art. 31 cpv.4

La LTEO non contiene prescrizioni sulle ferie giudiziarie. La normativa cantonale in materia è molto eterogenea: alcuni Cantoni le escludono, mentre altri le prevedono per le imposte cantonali, altri ancora le prevedono soltanto per le procedure giudiziarie o non hanno disciplinato la questione. La LIFD esclude le ferie giudiziarie. Per ragioni di trasparenza e di uniformità, è necessario che la LTEO preveda un disciplinamento unico per tutti i Cantoni. La menzione del fatto che la sospensione dei termini di cui all’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura amministrativa non è applicabile chiarisce che durante le ferie giudiziarie i termini nella procedura di reclamo e di ricorso non sono sospesi.

Art. 32 cpv. 3 lett. b

L’assoggettamento alla tassa d’esenzione può essere constatato soltanto annualmente alla fine dell’anno e la tassa viene fatturata l’anno successivo. A differenza di quanto stabilito per le imposte, per la TEO non è previsto un calcolo pro rata temporis. All’atto della dichiarazione del fallimento l’anno di assoggettamento non è ancora terminato e di conseguenza non è dato sapere a quel momento se i presupposti dell’assoggettamento sono o non sono adempiuti per quell’anno. L’aggiunta riguardante la tassa degli anni precedenti è necessaria poiché gli uffici di esecuzione e fallimenti e gli assoggettati vogliono sempre tener conto anche della tassa dell’anno in corso. Con quest’aggiunta è fatta chiarezza.

Art. 35 cpv. 1

Il passaporto non viene più rinnovato: quando è scaduto viene rilasciato un documento d’identità interamente nuovo. Ma non per tutti i Paesi è necessario un passaporto: la carta d’identità può adempiere la stessa funzione e quindi viene ora espressamente menzionata nella disposizione. Dato che vi sono regolarmente assoggettati che espatriano senza aver adempiuto i propri obblighi di notifica e senza aver provveduto al pagamento della tassa d’esenzione, deve poter essere limitata la libertà di spostarsi

18 RS 172.021