Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 15 pagine

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Spiegazioni sulla modifica dell’ordinanza concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM)

Spiegazioni generali

L’attuale ordinanza concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica è stata sottoposta soltanto a revisione parziale. Contiene in particolare disposizioni nuove o modificate sui seguenti temi

• Riconoscimento dello statuto di medicamento importante per malattie rare (medicamento or-

fano/orphan drug)

• Omologazione semplificata di medicamenti con omologazione in un Paese dell’UE o dell’AELS

• Omologazione semplificata di medicamenti con uso pluriennale all’estero

• Omologazione semplificata dei medicamenti con omologazione cantonale

• Omologazione temporanea di medicamenti

• Omologazione di medicamenti veterinari con procedura di notifica

• Omologazione di campioni di medicamenti con procedura di notifica

• Omologazione di processi per la fabbricazione di medicamenti non standardizzabili

Spiegazioni relative ai singoli articoli

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Tenendo conto della terminologia in parte modificata della legge sugli agenti terapeutici, il contenuto normativo dell’ordinanza è l’omologazione temporanea dei medicamenti ai sensi dell’articolo 9a revLA-Ter, l’omologazione semplificata dei medicamenti ai sensi degli articoli 14 e 14a revLATer, l’omologazione dei medicamenti con procedura di notifica ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b revLATer e l’omologazione di processi per la fabbricazione di medicamenti non standardizzabili ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 LATer. L’omologazione di medicamenti complementari con procedura di notifica ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera a revLATer è per contro disciplinata dall’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF; RS 812.212.24).

Art. 2 Definizioni

La nuova legge sugli agenti terapeutici utilizza in vari punti il termine «medicamento biologico» (cfr. a tal fine art. 4 cpv. 1 lett. aoctiese anovies) senza specificarne tuttavia il significato. Già nella prassi di esecuzione applicata finora, Swissmedic ha dovuto più volte affrontare il problema di definire la corretta portata del termine e la difficoltà di delimitarlo. Per questo motivo alle lettere d ed e di questa disposizione sono state inserite le definizioni dei termini «medicamento biologico» e del rispettivo sottogruppo «medicamento biotecnologico». Mentre il termine medicamento biologico (lett. d) si riferisce alla definizione nel numero 3.2.1.1 dell’allegato 1 del codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano1 dell’UE, la definizione di medicamento biotecnologico (lett. e) riprende la rispettiva formulazione delle linee guida dell’International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH)2.

1 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67 e seguenti).

2 ICH Harmonised Tripartite Guideline, Derivation and Characterisation of Cell Substrates Used For Production of Biotechnological/Biological Products – Q5D, 16 luglio 1997