Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 29 pagine
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Consultazione relativa alla modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
5.2 Stipulanti professionisti (art. 30a–30c AP-LSA)
Il Cantone ZG e Assura fanno notare che la definizione di «stipulanti professionisti» si fonda su una disposizione di legge non ancora in vigore (art. 98a cpv. 2 del disegno di legge sul contratto d’assicurazione [D-LCA; LCA, RS 221.229.1]). Ciò implicherebbe determinati rischi a causa dell’assenza di dati empirici.
L’ASIP condivide le agevolazioni proposte all’articolo 30a AP-LSA e in particolare la precisazione contenuta nel capoverso 4 secondo cui le eccezioni previste al capoverso 1 per gli assicuratori sulla vita non sono applicabili se dai contratti d’assicurazione conclusi con «stipulanti professionisti» devono essere garantiti sia pretese derivanti da assicurazioni obbligatorie in favore di non professionisti (ad es. regime obbligatorio della LPP) sia diritti d’aspettativa e diritti in corso relativi a prestazioni regolamentari. L’ASIP approva anche la proposta che per l’assicurazione che copre tutti i rischi della previdenza professionale prevede in ogni caso anche la costituzione di un patrimonio vincolato (art. 17 LSA).
Per l’ASSI e la SDRCA è fondamentale che l’espressione «stipulanti professionisti» abbia la stessa definizione in tutta la legislazione in materia di assicurazioni, per evitare l’insorgere di discrepanze. Anche Bär & Karrer, la SDRCA, la SIBA, l’ASA, il VQF e l’ASG esigono un maggiore armonizzazione della definizione di «stipulanti professionisti» con quella contenuta nella LCA, ad eccezione degli istituti di previdenza secondo Bär & Karrer. Le imprese di medie dimensioni ai sensi dell’articolo 98a capoverso 2 lettera g D-LCA sarebbero perfettamente in grado di eseguire una solida valutazione dei rischi. In alternativa, Bär & Karrer, la SIBA, l’ASA, il VQF, l’ASG e Zurich suggeriscono l’introduzione di un piano di «opting-out» per determinate categorie di stipulanti. I clienti interessati potrebbero quindi rinunciare volontariamente a una certa protezione in cambio di premi più bassi. Per Bär & Karrer è inoltre essenziale che le imprese di assicurazione possano in linea di principio fidarsi delle dichiarazioni di uno stipulante. Chiarimenti approfonditi sulla «professionalità» andrebbero quindi avviati – contrariamente a quanto proposto dall’articolo 30b AP-LSA – soltanto quando segni evidenti non lasciano dubbi.
I gestori di rischi sono generalmente ingegneri e tecnici in grado di riconoscere, valutare e limitare i pericoli. La SDRCA dubita pertanto che i gestori di rischi siano in grado di valutare la solvibilità di un’impresa d’assicurazione. Per la definizione di «stipulanti professionisti», propone quindi di tenere maggiormente conto del criterio di «grandi imprese» ai sensi dell’articolo 98a capoverso 2 lettera g D-LCA. Se si dovesse insistere sul criterio della «gestione professionale dei rischi», il ricorso a un broker professionista (nel senso di un’esternalizzazione della gestione dei rischi) andrebbe equiparato alla propria gestione professionale dei rischi. L’ACA è del parere che il concetto di «stipulante professionista» sia generalmente ambiguo e necessiti di una definizione più chiara.
Siccome non beneficiano più di alcuna protezione, gli «stipulanti professionisti» dovrebbero essere in grado di valutare in ogni momento la solvibilità di un’impresa d’assicurazione attraverso un patrimonio vincolato. Secondo il PSS, questa valutazione non può comunque essere garantita in tutti i casi unicamente attraverso una «gestione professionale dei rischi» (art. 98a cpv. 2 lett. f D-LCA). Il PSS chiede pertanto che per la definizione degli «stipulanti professionisti» (art. 30a cpv. 2 AP-LSA) si rinunci a questo criterio e lo si sostituisca invece con «grandi imprese» ai sensi dell’articolo 98a capoverso 2 lettera g D-LCA. Inoltre, le agevolazioni in materia di sorveglianza previste all’articolo 30a capoverso 1 AP-LSA dovrebbero applicarsi soltanto se non pregiudicano gli interessi di terzi (non sono ammesse in particolare nell’assicurazione collettiva di indennità giornaliera). Neppure la SKS condivide la proposta di includere le «imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi» nella categoria degli stipulanti professionisti. In particolare la crisi finanziaria del 2008 avrebbe dimostrato che le imprese professionali sono ben lungi dall’essere capaci di gestire in maniera capillare i rischi o le relative perdite finanziarie. Alla luce di queste considerazioni, la SKS approva espressamente che le PMI e gli istituti di previdenza professionale vengano considerati stipulanti non professionisti.
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