Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 29 pagine
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Consultazione relativa alla modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
SKS) deplorano l’assenza di disposizioni transitorie in relazione all’intermediazione assicurativa. Agli intermediari finora non assoggettati all’obbligo di registrazione si dovrebbe imporre un termine entro il quale siano tenuti a presentare una domanda di registrazione o a interrompere l’attività. Lo stesso dovrebbe valere, mutatis mutandis, per gli intermediari che modificano a posteriori il loro status (SDRCA).
I termini transitori di sei mesi sono in parte respinti perché considerati troppo brevi (TCS) o insufficienti per l’iscrizione nel registro di commercio (ASA). Andrebbe previsto un termine transitorio più lungo, ovvero di un anno (ASA, GBF).
Alcuni partecipanti vorrebbero inoltre abrogare il capoverso 5 (cfr. art. 82 e 83 AP-LSA), motivando tale eliminazione con il mantenimento dell’autodisciplina degli organi di mediazione (ASA, ACA, Assura) o con il rigetto dell’obbligo imposto agli intermediari non vincolati di affiliarsi a un organo di mediazione (Ufficio dell’Ombudsman, Ufficio di mediazione, usam).
10 Modifica di altri atti normativi
10.1 Legge federale sulla circolazione stradale (art. 76 e art. 76a cpv. 4bis LCStr)
Le modifiche proposte nella legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) in relazione al Fondo nazionale di garanzia non vengono pressoché tematizzate nei pareri. Sono espressamente approvate segnatamente dallo stesso Fondo, mentre sono criticate dall’USS, dal TCS e dal PSS.
Il Fondo nazionale di garanzia approva le modifiche della LCStr proposte dal Consiglio federale, in particolare la possibilità di disciplinare in un’ordinanza l’entità massima della copertura del fallimento del Fondo (art. 76 cpv. 5 lett. b AP-LCStr). L’USS e il TCS apprezzano il fatto che in caso di fallimento di un assicuratore dei veicoli a motore il Fondo nazionale di garanzia sia tenuto in futuro a erogare prestazioni anche quando è stata ordinata una riduzione dei versamenti per sinistri (art. 76 cpv. 4 lett. b). L’USS e il PSS respingono tuttavia la facoltà che viene data al Consiglio federale di disciplinare l’entità massima della copertura del fallimento del Fondo (art. 76 cpv. 5 lett. b VE-LCStr). Secondo il TCS, in caso d’insolvenza dell’assicuratore il Fondo nazionale di garanzia dovrebbe rimanere l’interlocutore principale dei danneggiati. Per contro, l’avamprogetto prevedrebbe due nuovi interlocutori (liquidatore del fallimento e il Fondo nazionale di garanzia) per i danneggiati in caso di risanamento e fallimento. Per il TCS sarebbe ipotizzabile limitare la copertura massima del fallimento del Fondo e arginare le possibilità previste dal diritto di regresso di terzi a livello di ordinanza. Tuttavia, ritiene ingiustificato addossare l’intero rischio finanziario nella procedura d’insolvenza di un assicuratore ai conducenti dei veicoli in qualità di «finanziatori» del Fondo. Secondo il Cantone OW, al momento dell’adeguamento delle disposizioni d’esecuzione nell’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (RS 741.31) andrebbero esaminati nel dettaglio gli effetti della prevista limitazione della copertura del fallimento.
10.2 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (art. 37, rubrica e cpv. 1, AP-LFINMA)
I partecipanti alla consultazione non si sono pronunciati esplicitamente su questo tema.
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