Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 29 pagine
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Consultazione relativa alla modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
qualificate». Il termine «ideatore» contenuto nel PRIIP2 comprenderebbe ogni soggetto coinvolto nella creazione di un prodotto assicurativo rilevante e pertanto non si limiterebbe solo all’impresa di assicurazione.
Groupe Mutuel chiede che, prima della sua pubblicazione, ogni foglio informativo di base redatto per un’assicurazione sulla vita qualificata sia sottoposto a un organo di verifica di cui all’articolo 52 LSerFi affinché quest’ultimo ne verifichi la completezza, la coerenza e la comprensibilità (analogamente all’obbligo di verifica e di approvazione dei prospetti ai sensi dell’art. 51 segg. LSerFi).
Homburger suggerisce l’eliminazione del capoverso 3 dall’articolo 39b AP-LSA, poiché ritiene che non abbia un contenuto normativo proprio. Se dovesse essere mantenuto, andrebbe spostato nell’articolo 39e, che disciplina le esigenze poste all’adempimento degli obblighi d’informare degli intermediari assicurativi. Homburger osserva inoltre che, contrariamente alla LSerFi, nell’AP-LSA non esiste una disposizione in materia di responsabilità secondo cui chiunque fornisca nel foglio informativo di base indicazioni inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali senza adoperare la necessaria diligenza è responsabile verso gli acquirenti degli strumenti finanziari del danno loro cagionato (art. 69 LSerFi). L’ASA propone di eliminare il capoverso 4 dell’articolo 39b AP-LSA senza sostituzione.
L’ASSI deplora che non sia chiaro come debba esser concepito concretamente un foglio informativo di base. È stato dimostrato che i clienti si sentirebbero sopraffatti dai numerosi documenti necessari per l’apertura di un conto bancario e quindi li leggerebbero solo in rari casi.
Homburger propone di formulare le esigenze relative al contenuto del foglio informativo di base negli articoli 39c e 39d AP-LSA in modo tale che gli obblighi d’informare degli intermediari assicurati previsti nell’articolo 39e AP-LSA possano essere soddisfatti.
Secondo Groupe Mutuel, le informazioni sulle spese non rientrano tra le indicazioni essenziali di cui all’articolo 39c AP-LSA che consentono allo stipulante di raffrontare tra loro assicurazioni sulla vita qualificate analoghe, ma rientrerebbero piuttosto nella nozione di segreto commerciale del fornitore e richiederebbero pertanto un trattamento riservato. L’obbligo secondo l’articolo 39e capoverso 1 lettera b AP-LSA che impone agli intermediari assicurativi d’informare gli stipulanti sull’ammontare del premio delle spese andrebbe pertanto abrogato.
Homburger propone di precisare, in analogia con l’articolo 61 LSerFi, che il foglio informativo di base debba essere facilmente comprensibile. Andrebbe anche creato un contesto di condizioni paritetiche («level playing field») rispetto ai prodotti d’investimento contemplati nella LSerFi, e nel foglio informativo di base andrebbero inserite ulteriori informazioni che consentano agli investitori di adottare «decisioni di investimento consapevoli» (cfr. art. 60 cpv. 1 LSerFi).
La SDRCA sostiene che l’introduzione di indicazioni aggiuntive che aiutassero lo stipulante a capire il rischio di un prodotto come pure utili e perdite possibili permetterebbe di allineare il progetto con l’obiettivo del foglio informativo di base ai sensi del PRIIP, fatto auspicabile in vista dell’equivalenza con la direttiva Solvibilità II.
L’ASA è del parere che i singoli elementi del foglio informativo di base (fondati sul tenore dell’art. 60 cpv. 2 lett. a–f) vadano sanciti a livello di legge. Inoltre, il Consiglio federale dovrebbe poter stabilire a livello di ordinanza soltanto un’unica griglia vincolante per il foglio informativo di base per motivi legati alla certezza del diritto. L’ASA non reputa pertanto necessario disciplinare in un’ordinanza il contenuto del foglio informativo, poiché sarebbe già definito esaustivamente all’articolo 39c AP-LSA.
2 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP)
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