Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 29 pagine

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Consultazione relativa alla modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori

Alcuni partecipanti chiedono inoltre che le succursali estere dei riassicuratori non siano soggette alla sorveglianza, a condizione che l’impresa madre sia sottoposta a una sorveglianza adeguata nello Stato di sede (PLR, Bär & Karrer, SDRCA).

9.2 Esonero dalla sorveglianza per i modelli aziendali innovativi (art. 2 cpv. 3 lett. b AP-LSA)

L’intento del progetto è in parte accolto favorevolmente (pvl, economiesuisse, Assura, RenRe, Bär & Karrer, SZ). Alcuni partecipanti chiedono che anche gli intermediari assicurativi (non vincolati) (usam, Comparis, economiesuisse) e i gruppi e conglomerati assicurativi (ASA, SIBA) possano usufruire di modelli aziendali innovativi. Inoltre dovrebbero poter beneficiare dell’esonero dalla sorveglianza anche le imprese esistenti e non solo le nuove assicurazioni (Groupe Mutuel).

Invece dell’esonero dalla sorveglianza per i modelli aziendali innovati, secondo alcuni partecipanti sarebbe ipotizzabile anche una sorveglianza semplificata (TCS, SZ, ZG) o si potrebbero prevedere agevolazioni amministrative in una fase iniziale di sviluppo (GL).

Singoli partecipanti (JU, Bär & Karrer) chiedono una protezione adeguata per gli assicurati, per la quale andrebbe fornita una prova (SZ). A parere di Homburger, la prova del mantenimento della protezione degli assicurati non sarebbe verificabile. Il TCS chiede che gli assicurati vengano informati sull’esonero dalla sorveglianza o sull’applicazione della sorveglianza semplificata.

Tuttavia, per numerosi partecipanti (PSS, USS, TCS, FRC, VD, SKS, BE, Bär & Karrer, JU, ASSI, ZG, GL) la disposizione dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b AP-LSA si spinge troppo oltre e siccome non definisce chiaramente (concetto giuridico indeterminato) ciò che s’intende per «imprese di assicurazione con modelli aziendali innovativi» o «salvaguardare la sostenibilità della piazza finanziaria svizzera» viene respinta o accolta con riserve. Alcuni chiedono una chiara formulazione della disposizione (Homburger, SIRCA). Altri propongo di formularla in maniera neutrale dal punto di vista tecnologico e di concretizzarla maggiormente (ASA, SIBA) affinché diventi applicabile anche nella prassi (Bär & Karrer).

Diversi partecipanti (BE, TCS; in senso analogo PSS e JU) temono anche che l’assenza di chiarezza della formulazione conferisca alla FINMA un margine di discrezionalità (troppo) esteso. Sarebbe impossibile valutare il carattere «innovativo» di un modello aziendale (Homburger) e pertanto questa responsabilità non dovrebbe essere addossata alla FINMA (Bär & Karrer). Si chiede quindi di subordinare l’esonero dalla sorveglianza a prescrizioni (interne) vincolanti (BE) o di sancire le condizioni da soddisfare per l’esonero dalla sorveglianza nella legge (Groupe Mutuel, JU) o nell’ordinanza (ASA, SIBA, Homburger), ai fini della protezione degli assicurati o della tutela della reputazione (Bär & Karrer). La SIRCA auspicherebbe un diritto di partecipazione all’elaborazione di ordinanza e circolari.

Per alcuni partecipanti la norma proposta non è abbastanza incisiva (disposizione potestativa) (ASA, SIBA, CP). L’esercizio di modelli aziendali innovativi dovrebbe avvenire automaticamente (Groupe Mutuel).

Diversi partecipanti vorrebbero inoltre che, ai fini della promozione della competitività, dell’innovazione e della sostenibilità della piazza finanziaria svizzera, si esaminasse la possibilità di introdurre una nuova categoria di sorveglianza «semplificata» (licenza «InsurTech») per le imprese «InsurTech» (UDC) e si implementasse uno spazio per l’innovazione esente da autorizzazione (modello «sandbox») per operazioni minori (ASA, SIBA, PLR, PBD, PPD, Bär & Karrer). La sorveglianza semplificata dovrebbe essere prevista per le imprese di piccole dimensioni in base ai rischi indicati nel piano d’esercizio. Inoltre, la prassi di autorizzazione per attività estranee all’assicurazione andrebbe sostituita da un piano per attività parassicurative ammesse e complementari all’assicurazione (in relazione all’art. 11 LSA) (ASA, SIBA, CP). Di conseguenza bisognerebbe introdurre un piano di sorveglianza a tre fasi (ASA, SIBA, CP, Bär

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