Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 29 pagine
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Consultazione relativa alla modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
FINMA per l’attività estranea all’assicurazione sia una misura particolarmente importante. L’ASA propone di autorizzare in generale, a determinate condizioni, l’attività estranea all’assicurazione e l’attività complementare all’assicurazione. Homburger auspicherebbe che le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente l’attività di riassicurazione possano, oltre all’attività di riassicurazione, svolgere anche altre attività connesse (ad es. attività di consulenza e di prestazione di servizi per assicuratori diretti). Contrariamente all’ambito di assicurazione diretta, nel caso proposto si dovrebbe rinunciare al requisito della connessione diretta con l’attività di riassicurazione. Inoltre sarebbe auspicabile chiarire l’ammissibilità dell’attività nell’ambito della riassicurazione non tradizionale («Alternative Risk Transfer») e della riassicurazione finanziaria (ad es. derivati meteorologi parametrici su misura).
La SKS osserva che con la norma proposta si limiterebbe il margine discrezionale della FINMA. Nella legislazione vigente, la formulazione potestativa lascerebbe alla FINMA, nel quadro di una valutazione generale, la possibilità di non autorizzare l’attività estranea all’assicurazione, anche se ciò non pregiudicherebbe direttamente gli interessi degli assicurati. Con la proposta del Consiglio federale questa possibilità verrebbe soppressa.
9.5 Attuario responsabile (art. 24 cpv. 1, 3bis e 4 AP-LSA)
La disposizione concernente l’attuario responsabile è sostanzialmente accolta favorevolmente (ASSI, Assura, Homburger, RenRe, associazione degli attuari, SKS, ASA), in particolare per quanto riguarda la chiara descrizione dei compiti (associazione degli attuari, ASA).
L’ASA è del parere che nel capoverso 1 lettera a numero 1 vada precisato che l’attuario responsabile assicura soltanto il calcolo degli impegni assicurativi conforme al mercato.
Il TCS chiede per analogia una riformulazione o il mantenimento della disposizione vigente, poiché secondo la formulazione del capoverso 1 l’attuario deve assicurare egli stesso il calcolo delle riserve tecniche, ciò che non corrisponderebbe né alla prassi né alle disposizioni europee. Aggiunge che le mansioni attuariali verrebbero ampiamente limitate.
9.6 Rafforzamento della vigilanza sui gruppi e sui conglomerati (art. 67, 71bis, 75, 79bis AP-LSA)
In linea di principio le disposizioni relative al rafforzamento della vigilanza sui gruppi e sui conglomerati sono approvate (USS, SDRCA, ASSI, Assura, RenRe, SKS, TCS).
In relazione alla garanzia di un’attività irreprensibile, la SDRCA si chiede come fornire tale garanzia nel caso di attività transfrontaliere.
L’approvazione nel caso di modifica del piano d’esercizio è respinta da alcuni rappresentanti del settore (ASA, Zurich, Bär & Karrer). Per analogia, la SDRAC osserva che in presenza di modifiche in seno a un’impresa individuale, anch’esse sottoposte ad approvazione, non si dovrebbe arrivare a una duplicazione dei requisiti a livello di gruppo.
Poiché i gruppi assicurativi non tengono alcun piano d’esercizio, si dovrebbe rinunciare al concetto o al corrispondente rimando al piano d’esercizio (ASA), a condizione che la società del gruppo o del conglomerato non sia anch’essa una società assicurativa in possesso di una licenza (Zurich). L’ASA vorrebbe inserire una disposizione corrispondente nel capitolo 6.
I requisiti di approvazione ex ante per persone che devono offrire la garanzia e per progetti di esternalizzazione («outsourcing»), così come previsto negli articoli 5, 71bise 79bisAP-LSA, sono ritenuti inopportuni e pertanto respinti (ASA, Zurich, in parte anche Assura). Inoltre si privilegia il mantenimento dell’attuale obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LSA, limitando l’obbligo di comunicazione al consiglio d’amministrazione e alla direzione e non ad altri organi di controllo (ASA, Bär & Karrer).
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