Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 29 pagine
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Consultazione relativa alla modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
federale, chiedono tuttavia di mantenere l’attuale autodisciplina in conformità con le prescrizioni legali. Il PPD e il PLR respingono inoltre l’obbligo di abilitazione per gli organi di mediazione (competenza del DFF), poiché, come fondazioni, questi organi sarebbero già oggi sottoposti alla sorveglianza del DFI. Il PSS, la FRC, santésuisse, l’USS e la SKS propongono di prevedere un unico organo di mediazione per tutte le controversie (anche per i conflitti in materia di sorveglianza). Per il PSS e le organizzazioni per la protezione dei consumatori (USS e SKS) quest’organo dovrebbe inoltre essere gestito dallo Stato e affiliato alla FINMA. Anche la VIB condivide le disposizioni proposte in materia di mediazione, respinge tuttavia l’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione per gli intermediari «inhouse» tenuti a iscriversi nel registro, poiché le controversie tra l’intermediario «inhouse», lo stipulante e l’impresa di assicurazione non potrebbero essere risolte ricorrendo a un organo di mediazione.
Respingono le disposizioni proposte per il disciplinamento della mediazione il PBD, l’UDC, il CP, economiesuisse, diversi assicuratori (Assura, Groupe Mutuel, new/re, TCS, Zurich), alcune organizzazioni di categoria (SIBA, SDRCA, ASA, VQV, ASG) e i due organi di mediazione esistenti (Ufficio dell’Ombudsman, Ufficio di mediazione). Ritengono che l’attuale procedura di mediazione si sia rivelata efficace nella prassi. Di conseguenza, il recepimento nella legge degli organi di mediazione non migliorerebbe la protezione dei clienti di fatto, ma comporterebbe soltanto un dispendio burocratico inutile. L’ASSI e l’usam prevedono inoltre un aumento dei costi per gli stipulanti se gli intermediari assicurativi non vincolati dovessero affiliarsi a un organo di mediazione. L’ACA, Assura, Comparis, CSS, Groupe Mutuel, new/re, l’Ufficio di mediazione, la SIBA, l’ASA, la VQV e l’ASG sostengono la proposta dell’Ufficio dell’Ombudsman di rafforzare la protezione dei clienti nella mediazione assicurativa non vincolata attraverso altre misure, diverse dall’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione imposto agli intermediari. Essi chiedono una formazione e una formazione continua adeguata ai prodotti, un’assicurazione di responsabilità civile professionale con una copertura dei rischi postumi di cinque anni in caso di rinuncia alla professione o di decesso e un potenziamento della vigilanza della FINMA.
9 Altri temi
9.1 Obbligo di autorizzazione per le succursali estere dei riassicuratori (art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2 AP-LSA)
Alcuni partecipanti alla consultazione (ASSI, Assura, FRC, SKS, TCS) approvano esplicitamente il nuovo articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2, mentre altri esprimono qualche dubbio circa l’adeguatezza di un obbligo generale di sorveglianza per le succursali estere dei riassicuratori. Si teme che quest’obbligo possa causare costi di compliance troppo elevati, svantaggi concorrenziali e doppioni, ciò che potrebbe indebolire la piazza economica svizzera (12 imprese di riassicurazione estere, economiesuisse, ZH, GBF, ZHK).
Molti partecipanti (ASS, ZH, ZHK, economiesuisse, 12 imprese di riassicurazione estere, SIBA, SIRCA, Comparis, GBF; PLR, con riserva dello scambio di informazioni e dell’assistenza giudiziaria con le autorità dello Stato di sede) chiedono, anziché una sorveglianza completa, una sorveglianza semplificata delle succursali estere dei riassicuratori, a condizione che la società madre sia soggetta a una sorveglianza adeguata nello Stato di sede. A tal fine si potrebbe raggiungere l’obiettivo della sorveglianza limitata (trasparenza del mercato e obbligo di garanzia) con una semplificazione del quadro di sorveglianza. Nella procedura di autorizzazione andrebbero presentati soltanto determinati elementi del piano d’esercizio, e la sorveglianza continua metterebbe l’accento soltanto sull’obbligo di garanzia del mandatario generale e sulla presentazione semplificata dei rapporti, nel rispetto dei principi di rendicontazione della sede principale (ASA). Nel caso in cui la sorveglianza dello Stato di sede non soddisfi più questi requisiti, la FINMA avrebbe la possibilità di richiedere l’adempimento di altri obblighi di sorveglianza, in particolare la messa a disposizione di garanzie finanziarie (12 imprese di riassicurazione estere, ASA).
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