Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 29 pagine
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Consultazione relativa alla modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
5.3 Imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta e la riassicurazione all’interno del gruppo (cosiddette «captive», art. 30d AP-LSA)
Homburger suggerisce di soddisfare ulteriormente l’esigenza di flessibilità all’interno del gruppo. Le «captive» che intendono esercitare un’attività assicurativa all’interno del gruppo in Svizzera, oltre a beneficiare delle agevolazioni previste all’articolo 30d capoverso 1 AP-LSA, non dovranno istituire una succursale in Svizzera o nominare un mandatario generale (art. 15 cpv. 1 lett. b AP-LSA), disporre di un fondo d’organizzazione (art. 15 cpv. 1 lett. d AP-LSA) né depositare in Svizzera una cauzione (art. 15 cpv. 1 lett. e AP-LSA).
La SIBA, l’ASA, la VQF e l’ASG propongono di applicare le eccezioni in vigore all’articolo 35 capoverso 1 AP-LSA per le imprese di assicurazione che esercitano esclusivamente la riassicurazione anche alle «captive» di riassicurazione. Suggeriscono inoltre di delineare meglio, nell’articolo 30d capoverso 2 AP-LSA, la definizione delle imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione diretta e la riassicurazione all’interno del gruppo. Infine, ritengono che l’articolo 30d capoverso 4 AP-LSA vada abrogato, poiché lo scopo auspicato sarebbe già raggiunto nel capoverso 3, con l’eccezione dell’attività di terzi.
La SIRCA propone una distinzione esplicita della categorizzazione delle «captive», privilegiando l’applicazione di requisiti in materia di sorveglianza agevolati.
5.4 Riassicurazione (art. 35 AP-LSA)
Secondo il parere dell’ASA, nella sua attività di vigilanza la FINMA non tiene sufficientemente conto dell’orientamento internazionale del settore di riassicurazione e dello scarso fabbisogno di protezione degli assicuratori diretti in qualità di clienti. L’associazione esorta pertanto il Consiglio federale a tenere conto di questi aspetti mediante ordinanza. Inoltre ritiene che alle imprese di riassicurazione di piccole dimensioni e poco complesse vadano concesse agevolazioni in materia di sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i processi di approvazione, i termini di consegna e l’allestimento di rapporti.
In conformità con la prassi e ai fini di una maggiore chiarezza, l’ASA propone inoltre di includere gli articoli 13, 38 e 39 nell’elenco degli articoli non applicabili ai riassicuratori.
5.5 Premio a garanzia della conversione in rendita
In particolare le parti borghesi e i rappresentanti di settore (ZG, PBD, PLR, UDC, economiesuisse, SIBA, ASA, associazione degli attuari, ZHK) chiedono di integrare nel presente progetto il premio a garanzia della conversione in rendita, proposto già nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020.
6 Norme di comportamento per gli intermediari assicurativi
6.1 Definizione (art. 40 AP-LSA)
In generale la definizione di «intermediari assicurativi vincolati» e «intermediari assicurativi non vincolati» è accolta favorevolmente (ZG, PSS, USS, usam, ACA, ASSI, Comparis, RenRe, SKS, SIBA, TCS, VQF, SDRCA).
Homburger auspica una precisazione secondo cui le persone fisiche e giuridiche possano essere considerate intermediari. I collaboratori di intermediari assicurativi non vincolati dovrebbero quindi farsi iscrivere nel registro. Si chiede anche di specificare nel progetto che una
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