Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 29 pagine
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Consultazione relativa alla modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
1 Situazione iniziale
La legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA; RS 961.01) disciplina, dal 2006, la sorveglianza esercitata dalla Confederazione sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi. Dall’introduzione della LSA, si è manifestata l’esigenza di apportare alcune modifiche in determinati ambiti della legge. A differenza del settore bancario, per le imprese di assicurazione la LSA non prevedeva sinora una specifica regolamentazione del risanamento. Dalla prassi è inoltre emersa l’esigenza, per le imprese di assicurazione che hanno solo clienti professionisti, di concedere agevolazioni in merito alla sorveglianza conformemente al principio di proporzionalità. Nel quadro dei lavori riguardanti la legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1), il Parlamento ha infine deciso che le norme di comportamento sancite nella LSerFi non possono essere applicate direttamente alle imprese di assicurazione, ma devono essere recepite nella LSA.
L’avamprogetto comprende le modifiche seguenti:
la LSA deve includere una regolamentazione del risanamento che consenta alle imprese
di assicurazione di essere possibilmente risanate anziché direttamente liquidate. Questo aspetto tiene conto, in particolare, degli interessi degli stipulanti in caso di crisi;
per la prima volta, almeno nello spazio europeo, viene introdotta nel diritto in materia di
sorveglianza degli assicuratori una categorizzazione dei clienti che permette alle imprese di assicurazione di beneficiare di agevolazioni in particolare nel caso in cui i loro partner contrattuali sono costituiti unicamente da clienti professionisti, che non necessitano di particolare protezione;
le imprese che, salvaguardando la protezione degli assicurati, adottano particolari modelli
aziendali improntati all’innovazione e alla sostenibilità devono persino poter essere completamente esonerate dalla sorveglianza;
in adempimento del succitato mandato del Parlamento, quale terza analogia alla LSerFi
vengono introdotte per gli intermediari assicurativi norme di comportamento per quanto riguarda la vendita di prodotti assicurativi con carattere di investimento;
contestualmente, sono state apportate alla legge modifiche di minore portata, che si sono
rivelate opportune nel corso dei lavori. L’introduzione dei titoli delle sezioni ha conferito alla LSA una struttura formalmente più chiara, migliorandone notevolmente la leggibilità.
2 Procedura di consultazione
Indetta il 14 novembre 2018, la procedura di consultazione si è conclusa il 28 febbraio 2019. Sono stati invitati a partecipare i Governi cantonali, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia nonché gli ambienti interessati.
Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):
24 Cantoni: Argovia (AG), Appenzello Esterno (AR), Appenzello Interno (AI), Basilea
Campagna (BL), Basilea Città (BS), Berna (BE), Friburgo (FR), Ginevra (GE), Giura (JU), Glarona (GL), Grigioni (GR), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), Obvaldo (OW), San Gallo (SG), Sciaffusa (SH), Svitto (SZ), Ticino (TI), Turgovia (TG), Uri (UR),
Vaud (VD), Zugo (ZG), Zurigo (ZH);
sei partiti politici: Partito borghese democratico (PBD), Partito popolare democratico sviz-
zero (PPD), Partito socialista svizzero (PSS), Partito verde liberale svizzero (pvl), PLR.I Liberali Radicali (PLR), Unione Democratica di Centro (UDC);
tre associazioni mantello nazionali dell’economia: economiesuisse, Unione sindacale sviz-
zera (USS), Unione svizzera delle arti e mestieri (usam);
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