Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/80: Modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori · 29 pagine
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Consultazione relativa alla modifica della legge sulla sorveglianza degli assicuratori
7.4 Obblighi d’informare nelle assicurazioni sulla vita qualificate oggetto di una raccomandazione (art. 39e AP-LSA) e pubblicità (art. 39f AP-LSA)
Il PLR approva le proposte di regolamentazione relative all’assicurazione sulla vita qualificata. Ritiene tuttavia che nell’ambito degli obblighi d’informare dovrebbero essere considerate maggiormente le caratteristiche specifiche dell’assicurazione vita. Il partito teme inoltre che gli obblighi d’informazione e di documentazione degli intermediari assicurativi e quelli dei fornitori di assicurazioni sulla vita qualificate potrebbero creare doppioni e generare confusione.
L’ACA e Comparis, invece, sono del parere che nella LSA gli obblighi d’informare dovrebbero essere definiti come nella LSerFi, poiché solo così si potrà garantire il principio della parità di trattamento.
Homburger deplora che gli obblighi d’informare di cui all’articolo 39e AP-LSA non siano espressamente circoscritti alla «raccomandazione personalizzata» di assicurazioni sulla vita qualificate, come è il caso nell’articolo 8 LSerFi. Inoltre, mancherebbe un nesso tra gli obblighi d’informare di cui all’articolo 39e AP-LSA e il foglio informativo di base. La regolamentazione proposta rischierebbe quindi di far diventare il foglio informativo di base una «tigre di carta». Homburger propone, analogamente alla regolamentazione della LSerFi (art. 8 cpv. 3 e 4), di prevedere espressamente la consegna del foglio informativo di base al punto vendita. Gli intermediari assicurativi sarebbero quindi sottoposti all’obbligo d’informare individuale soltanto in relazione al premio delle spese (art. 39e cpv. 1 lett. b AP-LSA).
Secondo la SKS, gli intermediari assicurativi non dovrebbero informare gli stipulanti soltanto sull’ammontare del premio delle spese, bensì in generale su tutte le spese.
In base al parere dell’ASA, al «punto vendita» vanno soddisfatte due condizioni: l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo non vincolato deve fornire il foglio informativo di base e verificare se il prodotto è appropriato alla luce delle esigenze dei clienti da determinare e delle loro esperienze e conoscenze. A tal fine, le informazioni sulle spese non rientrerebbero tra le indicazioni essenziali secondo l’articolo 39c AP-LSA affinché le assicurazioni sulla vita qualificate possano essere raffrontate tra loro. Rientrerebbero piuttosto nella nozione di segreto commerciale del fornitore e richiederebbero pertanto un trattamento confidenziale (parere condiviso da Groupe Mutuel). L’ASA propone quindi di rinunciare all’obbligo secondo l’articolo 39e capoverso 1 lettera b AP-LSA che impone agli intermediari assicurativi d’informare gli stipulanti sull’ammontare del premio delle spese. Chiede anche l’abrogazione del requisito della facilme comprensibilità per le informazioni messe a disposizione (art. 39e cpv. 2 AP-LSA). L’espressione «facilmente comprensibile» sarebbe troppo vaga e potrebbe causare conflitti interpretativi.
L’ASA non ritiene necessario introdurre nella LSA una disposizione sulla pubblicità per le assicurazioni sulla vita qualificate (cfr. art. 39f AP-LSA).
7.5 Verifica dell’appropriatezza (art. 39g AP-LSA)
Homburger propone di precisare nell’articolo 39g AP-LSA il legame tra le conoscenze e l’esperienza degli stipulanti e gli obblighi d’informare degli intermediari assicurativi. La mancanza di conoscenze ed esperienza dovrebbe, analogamente a quanto disposto nella LSerFi (art. 14 cpv. 3), essere compensata attraverso i chiarimenti forniti.
La SDRCA sostiene che la valutazione dell’idoneità e dell’appropriatezza di un investimento assicurativo conformemente alla direttiva IDD3 vada ben oltre la verifica dell’appropriatezza di
3 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (IDD)
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