Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/89: Servizi di mobilità multimodale · 26 pagine
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zioni bensì, nell’interesse di un sistema globale dei trasporti funzionante, di dati fondamentali e sistemi obiettivi, indipendenti e affidabili a lungo termine, ai sensi di un’infrastruttura di base. A partire da questi presupposti, le imprese dei TP e l’economia privata possono sviluppare soluzioni pertinenti e attente ai bisogni dell’utenza (applicazioni e servizi). A questo proposito si debbono tenere nel debito conto gli aspetti della protezione dei dati e dell’informazione come pure della sicurezza di quest’ultima.
Per quanto riguarda invece la distribuzione delle offerte di mobilità, la Confederazione si adopera per migliorare l’accesso alle infrastrutture della distribuzione di tutti i fornitori di mobilità. Solo così i fornitori di servizi di mobilità collegati in rete sono in grado di allestire pacchetti di offerte su misura che gli utenti possono prenotare e pagare con un semplice clic. A questo scopo la Confederazione esamina anche l’applicazione di incentivi per l’apertura dei sistemi di distribuzione di tutti i fornitori di mobilità. I sistemi o le piattaforme di distribuzione con soluzioni di collegamento semplici potrebbero ridurre gli ostacoli che in particolare per i piccoli fornitori di mobilità si frappongono all’integrazione delle loro offerte nei servizi multimodali. Qualora a questo riguardo, nell’ambito dei piani del DATEC «Massnahmenpläne Mobilitätsdaten und Vertrieb Mobilitätsanbieter ausserhalb des öV», risulti la necessità di un suo intervento, la Confederazione può sostenere, se opportuno, la realizzazione di sistemi contestuali pertinenti, ossia delle cosiddette infrastrutture per la distribuzione di offerte di mobilità come taxi o servizi condivisi. È questo in particolare il caso quando tali sistemi non dovessero essere sviluppati dall’economia privata. I TP dispongono già di una specifica infrastruttura.
Per l’accesso ai dati tecnici e alle infrastrutture della distribuzione delle imprese dei TP vigono i principi di non discriminazione, trasparenza e assunzione dei costi e possono essere riscossi indennizzi di utilizzazione adeguati.
1.2.2 Accesso alla distribuzione di biglietti dei trasporti pubblici e meccanismo per la definizione delle condizioni generali (governance)
Accesso controllato alla distribuzione di biglietti dei trasporti pubblici quale elemento essenziale per la promozione della mobilità multimodale
Al momento attuale la distribuzione di biglietti dei TP è riservata alle imprese del settore. L’integrazione di tratte dei TP nelle offerte di mobilità multimodale e intermodale è possibile quindi unicamente nel quadro di cooperazioni con le imprese dei TP. I benefici e i potenziali illustrati al numero 1.1 non possono essere sfruttati se permangono queste condizioni generali.
In conformità alle condizioni generali che saranno stabilite, la distribuzione di biglietti dei TP non dovrà pertanto essere più soggetta a restrizioni, in modo che anche terzi esterni al settore dei TP possano operare in qualità di intermediari della mobilità e vendere biglietti direttamente agli utenti finali. Tali terzi potranno essere fornitori di servizi di mobilità esterni ai TP, come ad esempio fornitori di servizi di taxi, di offerte condivise o di parcheggi, oppure imprese che, fungendo da cosiddetti intermediari, si limiteranno a combinare offerte di mobilità comprendenti diversi mezzi di trasporto, elaborandole, curandone l’intermediazione e vendendole su misura per gli utenti. Questo accesso disciplinato in modo uniforme consentirà di eliminare un ostacolo sostanziale per lo sviluppo di offerte multimodali che includono i TP.
L’apertura controllata a favore di terzi della distribuzione nei TP non comprometterà la sovranità tariffale delle imprese dei TP, che continueranno a fissare le tariffe e gli assortimenti. Il Consiglio federale si attende tuttavia che il settore dei TP (imprese e comunità), nell’ambito dei progetti nazionali in corso sulle tariffe e la distribuzione, non si lasci sfuggire le possibilità offerte dalla digitalizzazione e ne tenga conto ai fini della promozione della mobilità multimodale. Gli assortimenti andranno sviluppati in modo da proporre prodotti che considerano le possibilità e i requisiti della mobilità multimodale. Si possono ipotizzare, in particolare, abbonamenti al portatore che gli intermediari potranno liberamente combinare con altre offerte per i loro utenti.
Meccanismo complessivo (governance) di definizione/vigilanza sulle condizioni quadro per l’accesso al mercato della distri-
buzione nei trasporti pubblici
Affinché l’accesso alla distribuzione dei servizi di mobilità dei TP si svolga secondo le modalità auspicate, occorre stabilire chi avrà le necessarie competenze, quali saranno queste ultime, chi vigilerà sul processo e come si risolveranno le controversie.
Le condizioni generali dell’accesso vengono sancite nella legge e precisate nelle normative di settore sottoposte all’obbligo di approvazione
I principi dell’accesso sono sanciti nella LTV. Le condizioni generali vengono ulteriormente precisate a livello subordinato nell’ambito di normative di settore di validità generale.
L’emanazione di normative di settore (convenzioni) è già prevista in altri ambiti del trasporto diretto (cfr. art. 17 LTV). Ciò viene attuato in modo analogo per l’accesso all’infrastruttura di distribuzione nei TP. Al riguardo, il settore dei TP deve istituire processi decisionali e organi efficienti. Se del caso, in proposito si deve assicurare un’idonea normativa sul quorum (ad es. con una maggioranza qualificata o una ponderazione dei voti), affinché le disposizioni necessarie non possano essere bloccate da singoli interessati. Se, in generale, l’accesso non viene garantito o il settore dei TP non adotta alcuna specifica normativa, allora l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) emana le decisioni pertinenti. Questo stesso meccanismo esiste già per altre convenzioni del trasporto diretto e, finora, ha dimostrato la sua efficacia.
L’approvazione delle normative di settore spetta all’UFT che effettua un esame preliminare per verificare se le condizioni di accesso definite soddisfano le prescrizioni di legge, evitando così di dover ricorrere a un chiarimento successivo attraverso un procedimento giudiziario oneroso e dispendioso in termini di tempo. L’UFT consulta preliminarmente le autorità di vigilanza sul mercato che possono fornire raccomandazioni in merito alle normative di settore e valuta poi autonomamente se e in che misura accogliere le raccomandazioni stesse. Le corrispondenti decisioni di approvazione da parte dell’UFT sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale.
La commissione decisionale indipendente CAF (Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria/in futuro ComFerr) svolge compiti di vigilanza sul mercato
Per assicurare a terzi l’accesso al mercato dei biglietti dei TP occorre adottare un meccanismo di garanzia dell’applicazione incisivo ed efficiente e, quindi, anche una vigilanza e una sorveglianza appropriate del mercato.
Si raccomanda di affidare questo compito a una commissione decisionale indipendente. L’attuale commissione indipendente in materia ferroviaria (ora CAF, in futuro ComFerr secondo il decreto federale concernente il progetto sull’organizzazione